Ordinanza n. 143/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 60 del Codice
di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1963 dalla Corte suprema di
cassazione - Sezione la penale - nel procedimento penale a carico di
Bonomo Giuseppe, iscritta al n. 76 del Registro ordinanze 1963 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 4
maggio 1963;
2) ordinanza emessa il 21 febbraio 1963 dal Tribunale di Lecco nel
procedimento penale a carico di Volonterio Giovanni, iscritta al n. 80
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 132 del 18 maggio 1963;
3) ordinanza emessa il 15 marzo 1963 dal Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Giannino' Antonino, iscritta al n. 82
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;
4) ordinanza emessa il 1 marzo 1963 dal Tribunale di Brescia nel
procedimento penale a carico di Recalcati Angelina e Venturini Bruno,
iscritta al n. 88 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963;
5) ordinanza emessa il 28 marzo 1963 dal Tribunale di Catania nel
procedimento penale a carico di Amodeo Gaetano, iscritta al n. 93 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 138 del 25 maggio 1963;
6) ordinanza emessa l'11 marzo 1963 dal Tribunale di Lecco nel
procedimento penale a carico di Zavalloni Luigi, iscritta al n. 119 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 175 del 2 luglio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Antonio Manca;
Ritenuto che con le ordinanze sopra indicate pronunciate dalla
Corte di cassazione e dai Tribunali di Lecco, di Firenze, di Brescia e
di Catania, è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 del Codice processuale penale per contrasto
con l'art. 25, primo comma, della Costituzione;
che le ordinanze, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,
sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 4 maggio
1963; n. 132 del 18 maggio 1963; n. 125 dell'11 maggio 1963; n. 138 del
25 maggio 1963 e n. 175 del 2 luglio 1963;
che in questa sede, non vi è stata costituzione di parti;
Considerato che, con la sentenza n. 109 del 1963, questa Corte ha
dichiarato non fondata la questione predetta;
che non sussiste alcuna ragione che induca a modificare la
precedente decisione;
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo
1953, n. 87 e l'articolo 9, secondo comma, delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 del Codice di procedura penale ed ordina la
restituzione degli atti agli organi giudiziari rispettivamente
competenti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte