Ordinanza n. 143/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 287/1975
usata come parametro
citata
- art. 5legge 287/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20,
penultimo comma, legge 21 giugno 1975, n. 287 ("Modifiche alla legge 4
novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della
cinematografia"); articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile 1968,
n. 1339, promosso con l'ordinanza emessa il 5 dicembre 1983 dal TAR per
il Lazio sui ricorsi riuniti proposti dalla S.p.a. P.E.A. contro
Ministero del Turismo e dello Spettacolo iscritta al n. 788 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4/s.s. dell'anno 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che:
1. - Il TAR del Lazio, con ordinanza del 5 dicembre 1983, solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma,
della legge 21 giugno 1975, n. 287 ("Modifiche alla legge 4 novembre
1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della
cinematografia"), in riferimento agli artt. 72, ultimo comma, 80, 81,
quarto comma, e 87, ottavo comma, Cost.;
2. - in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma
censurata, nella parte in cui ha dato piena ed integrale esecuzione,
sin dalla sua entrata in vigore, all'accordo di coproduzione
cinematografica tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, già,
peraltro, reso esecutivo con il d.P.R. 28 aprile 1968, n. 1339,
violerebbe:
a) l'art. 80 Cost., in quanto non è stata emanata una legge che
recasse esplicita autorizzazione alla ratifica dell'accordo, pur
importando il trattato oneri alle finanze e modificazioni alla legge n.
1213 del 1965;
b) l'art. 72, ultimo comma, Cost., in quanto, ove si dovesse
ritenere che l'autorizzazione sia implicitamente contenuta nello stesso
art. 20 censurato, la legge doveva essere approvata dalle Camere con la
procedura normale e non con il c.d. procedimento decentrato, com'è
avvenuto nel caso di specie;
c) l'art. 87, ottavo comma, Cost., in quanto non vi è stata la
previa autorizzazione delle Camere alla ratifica del trattato da parte
del Presidente della Repubblica;
d) in estremo subordine, nel caso in cui la norma in esame "si
ritenesse di rango pari a quello della legge n. 1213/65, sì da poter
modificare la legge stessa e recare sostanzialmente le statuizioni
dell'accordo indipendentemente dalla relativa ratifica", essa
violerebbe l'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto non contiene
l'indicazione dei mezzi destinati a far fronte alle maggiori spese
derivanti dal fatto che l'accordo internazionale in questione amplia i
casi di assegnazione di sovvenzioni e premi alle coproduzioni rispetto
a quelli previsti dall'art. 19 della legge n. 1213 del 1965;
3. - il giudice a quo, infine, solleva, come derivata, ex art. 27
legge n. 87 del 1953, dalla dichiarazione di fondatezza di una delle
questioni prospettate, questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico, lett. b), del citato d.P.R. 28 aprile 1968, n.
1339, in riferimento agli artt. 80 e 87, ottavo comma, Cost.;
4. - il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto per
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, osservando che la stessa
questione è stata già decisa con sentenza n. 295 del 1984.
Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso giudice
con ordinanza del 5 giugno 1978, è stata già esaminata da questa
Corte, che, con sentenza n. 295 del 1984, ha dichiarato:
a) l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R. 28 aprile
1968, n. 1339, essendo quest'ultimo atto privo della forza di legge;
b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, penultimo comma,
della legge 21 giugno 1975, n. 287 - nella parte in cui dà piena e
integrale esecuzione alla previsione delle deroghe eccezionali di cui
all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo di coproduzione cinematografica
italo-francese del 1 agosto 1966 e "alle successive modificazioni" -
per l'assorbente rilievo dell'inosservanza della procedura normale
prescritta dall'art. 72, quarto comma, Cost., per l'adozione delle
leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico, lett. b), del d.P.R.
28 aprile 1968, n. 1339, in riferimento agli artt. 80 e 87 Cost.,
sollevata dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione, sollevata
dal TAR del Lazio con l'ordinanza in epigrafe, di legittimità
costituzionale dell'art. 20, penultimo comma, della legge 21 giugno
1975, n. 287, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 295 del 1984
"nella parte in cui dà piena e integrale esecuzione alla previsione
delle deroghe eccezionali di cui all'art. 5, paragrafo IV, dell'accordo
di coproduzione cinematografica italo-francese del 1 agosto 1966, e
"alle successive modificazioni".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte