Ordinanza n. 143/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/2000 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
- art. 4d.l. 79/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del
decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, promosso con ordinanza emessa il
7 ottobre 1999 dal Tribunale di Pistoia, iscritta al n. 687 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 e pervenuta
il successivo 24 novembre, il Tribunale di Pistoia ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge 28 marzo
1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, nella parte in cui non prevede che, oltre i provvedimenti di
esecuzione, i provvedimenti di merito in corso in qualsiasi stato e
grado siano "sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e
subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli
effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste";
che il remittente premette che l'art. 4 del d.-l. n. 79 del
1997 prevede la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a
omissioni o ritardi nel versamento di contributi previdenziali e
assistenziali, anche attraverso il pagamento in trenta rate
bimestrali, e richiama, estendendone la portata, la disposizione
dell'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo
la quale la regolarizzazione estingue i reati connessi con la
denuncia e con i versamenti contributivi, e sono sospesi, per effetto
della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale
pagamento delle somme dovute alle scadenze previste, solo i
provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado;
che tale disciplina, ad avviso del giudice a quo non
prevedendo la sospensione dei procedimenti penali in corso, come era
invece previsto dall'art. 3, comma 9, del d.-l. n. 103 del 1991,
convertito dalla legge n. 166 del 1991, non consentirebbe al
debitore, che pure è ammesso alla regolarizzazione mediante un
pagamento rateale, di ottenere, fino al completo pagamento, il
beneficio della estinzione del reato, realizzandosi così una
ingiustificata disparità di trattamento fra chi è in grado di
versare in unica soluzione la somma dovuta, e chi invece, per le
proprie condizioni economiche, deve avvalersi del pagamento rateale;
che, sempre secondo il giudice remittente, la normativa
denunciata appare inoltre irragionevole in quanto, pur concedendo una
più ampia dilazione di pagamento, così ponendosi, rispetto alla
previgente disciplina, in un'ottica di maggior favore nei confronti
dei non abbienti, non consente però loro di ottenere la sospensione
del giudizio sino all'integrale pagamento delle rate;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque
manifestamente infondata.
Considerato che analoghe questioni sono state dichiarate da
questa Corte manifestamente infondate con le ordinanze n. 142 e
n. 268 del 1999, nelle quali si è chiarito, fra l'altro, che la
disciplina denunciata, pur dando luogo ad una disarmonia fra
normativa amministrativa e normativa penale connessa, non si appalesa
costituzionalmente illegittima, poiché il debitore che fa ricorso
alla regolarizzazione mediante il pagamento rateale non può vantare
una pretesa costituzionalmente protetta a vedere sospeso il
procedimento penale in attesa del completamento del pagamento delle
somme dovute; che la lamentata disparità fra chi è in grado di
pagare in unica soluzione e chi ricorre alla rateizzazione è insita
nel meccanismo normativo che subordina la estinzione del reato al
pagamento di somme, senza che ciò costituisca, di per sé,
violazione della Costituzione; che la predetta disciplina non può
essere qualificata come manifestamente irragionevole, ancorché il
mancato coordinamento fra normativa amministrativa e normativa penale
possa incidere sull'efficacia dell'incentivo alla regolarizzazione
predisposto dal legislatore;
che l'ordinanza in esame non reca argomenti nuovi o comunque
tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento;
che pertanto anche la questione qui sollevata deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 230, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), come richiamato dall'art. 4, comma 6, del decreto legge
28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:143 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte