Corte costituzionale

Ordinanza n. 144/1969

Altra decisione · depositata il 20/11/1969 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

usata come parametro

  • art. 5legge 132/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 20 giugno 1969, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 25 successivo ed iscritto al n. 6 del

Registro ricorsi 1969, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969,

n. 4021-646, con il quale si è proceduto alla costituzione in unico

Ente ospedaliero regionale, con sede in Cagliari, degli ospedali di S.

Gavino, Muravera, Eosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;

Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma

della Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1969 il Giudice relatore

Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro

Gasparri, per la Regione sarda.

Ritenuto che con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei Ministri sollevava conflitto di attribuzione in relazione

al decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 3 aprile 1969,

n. 4021-646, con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 5 della

legge 12 febbraio 1968, n. 132, alla costituzione in unico Ente

ospedaliero regionale, con sede in Cagliari, degli ospedali di S.

Gavino, Muravera, Bosa, Lanusei, Sorgono, Olbia e La Maddalena;

che tale ricorso, al quale resisteva la Regione, è stato esaminato

dalla Corte nella Camera di consiglio del 30 giugno 1969 limitatamente

alla istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

formulata in via incidentale dal ricorrente;

che con ordinanza 1 luglio 1969, n. 114, questa Corte, in

accoglimento dell'istanza predetta, riservata ogni pronuncia sul rito e

sul merito del ricorso, ordinava la sospensione dell'esecuzione del

decreto impugnato, fissando per la trattazione della causa l'udienza

del 15 ottobre 1969;

che successivamente, con decreto 10 luglio 1969, n. 8382/ 1624,

pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione sarda del 29 agosto

1969, n. 27, il Presidente della Giunta regionale revocava il

precedente suo decreto 3 aprile 1969, n. 4021-646, oggetto del presente

ricorso provvedendo a costituire in unico Ente ospedaliero gli ospedali

già indicati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 132 del 1968;

che a seguito di tale decreto il Presidente del Consiglio dei

Ministri con atto dell'8 ottobre 1969 ha rinunciato al ricorso e tale

rinuncia è stata accettata dalla Regione mediante dichiarazione resa

con atto 13 ottobre 1969.

Considerato che, pertanto, il processo deve ritenersi estinto;

Visto l'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTTNO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte