Ordinanza n. 144/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1979 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44d.P.R. 636/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario) promossi con ordinanze 25 marzo 1976 della
Commissione tributaria di 1 grado di Cremona, 20 luglio 1976 della
Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria, 21 marzo 1977 della
Commissione tributaria di 1 grado di Frosinone, 15 novembre 1977 della
Commissione tributaria di 1 grado di Novara, 5 aprile 1976 della
Commissione tributaria centrale di Roma, 24 dicembre 1976 della
Commissione tributaria di 1 grado di Trento e 25 marzo 1977 della
Commissione tributaria di 1 grado di Cuneo, iscritte rispettivamente ai
nn. 655 e 657 del registro ordinanze 1976; ai nn. 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 218, 317, 449 e 630 del registro
ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 333 dell'anno 1976; nn. 87, 186, 271 e 354 dell'anno 1978; n. 52
dell'anno 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 113 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del
contenzioso tributario).
Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta
non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63, nonché
con ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144; 20 aprile 1978, n. 48; 20 luglio
1978, n. 77;
che il richiamo all'art. 77 della Costituzione contenuto nella
ordinanza della Commissione tributaria di 1 grado di Cremona (n.
655/1976), in relazione alla prospettata violazione dei limiti della
delegazione legislativa, è assorbito dalla decisione già adottata in
riferimento all'art. 76;
che anche il riferimento all'art. 113, secondo comma, della
Costituzione, contenuto nelle ordinanze della Commissione tributaria di
1 grado di Frosinone (nn. 16 a 28/1978), in relazione alla asserita non
impugnabilità dell'ordinanza di estinzione del processo, è
ingiustificato, in quanto il gravame è consentito, per le ragioni già
indicate nel paragrafo 6 della parte motiva della ricordata sentenza n.
63 del 1977;
che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono
addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt.
3, 24, 76, 77 e 113 della Costituzione, e già decisa con la sentenza
n. 63 del 1977.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte