Ordinanza n. 144/1987
Altra decisione · depositata il 16/04/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella
sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ravvisata la necessità della correzione di errori materiali
contenuti nella sentenza n. 1 del 14 gennaio 1987;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nella sentenza n. 1 del 1987 siano corretti i seguenti
errori materiali nel modo che segue:
A) nel "Considerato in diritto":
1) punto "3", p. 26, sesta riga dall'inizio del punto, in luogo
di "legge 26 aprile 1950 n. 860" leggasi "legge 26 agosto 1950 n.
860";
2) punto "6", p. 35, seconda riga dall'inizio del punto; punto
"8", p. 41, seconda riga dall'inizio del punto; punto "8", p. 47,
prima riga, in luogo di "legge 31 dicembre 1977 n. 903" leggasi
"legge 9 dicembre 1977 n. 903";
3) punto "6", p. 36, sedicesima riga, in luogo di "legge 2
luglio 1929 n. 1789" leggasi "legge 2 luglio 1929
n. 1289";
4) punto "7", p. 38, quarta riga dall'inizio del punto, in luogo
di "legge n. 1204 del 1977" leggasi "legge n. 1204 del 1971";
5) punto "7", p. 39, sestultima riga, in luogo di "d.P.R. 25
novembre 1976 n. 1076" leggasi "d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026";
6) punto "8", p. 42, sedicesima riga, in luogo di "(art. 143
cod. civ.)" leggasi "(art. 147 cod. civ.)";
7) punto "8", p. 46, quattordicesima riga, in luogo di "lesi"
leggasi "leso";
8) punto "8", p. 46, penultima riga, in luogo di "legge 9
dicembre 1971 n. 1204" leggasi "legge 30 dicembre 1971 n. 1204";
9) punto "8", p. 47, sesta riga, in luogo di "lavoratrice madre"
leggasi "madre, lavoratrice o meno,";
B) nel dispositivo:
1) lett. " a)", p. 47, terzultima riga, in luogo di "legge 31
dicembre 1971 n. 1204" leggasi "legge 30 dicembre 1971 n. 1204";
2) lett. " c)", p. 48, seconda riga dall'inizio del punto, in
luogo di "legge 7 dicembre 1977 n. 903" leggasi "legge 9 dicembre
1977 n. 903".
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte