Ordinanza n. 144/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 53legge 689/1981
- art. 54legge 689/1981
- art. 77legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dal Tribunale
militare di Padova, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18
giugno 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, l'illegittimità degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui escludono che le sanzioni
sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze
armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi
nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari
maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in
quanto già decisa, nel senso dell'inammissibilità, con sentenza n.
279 del 1987;
Considerato che effettivamente la questione è già stata
dichiarata inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 (v. anche
ordinanza n. 509 del 1987) e che nell'ordinanza di rimessione non
vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora
dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in
riferimento agli artt.3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale
militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte