Ordinanza n. 144/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 554/1985
- art. 2legge 554/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 16 ottobre 1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974,
n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per
l'attuazione del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che
modifica il regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle
misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello
zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la
campagna saccarifera 1974-75), promosso con ordinanza emessa il 30
maggio 1989 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra la S.p.A. Industrie Buitoni Perugina ed altra, e la Cassa
Conguaglio Zuccheri, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto:
che con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in
legge 10 aprile 1974, n. 352, tutti coloro che detenevano zucchero in
quantità superiori a cinquecento chilogrammi vennero obbligati a
versare corrispondenti importi alla Cassa conguaglio zucchero;
che per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985,
n. 554: a) la quantità di zucchero soggetta a contributo deve essere
determinata invece con esclusione delle scorte esercizio; b) si
considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto
dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro
cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1° luglio
1974-30 giugno 1975; c) per ottenere la restituzione gli aventi
diritto devono chiederla con domanda "opportunamente documentata";
che il Tribunale di Roma, adito per la restituzione degli
importi versati, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre 1985, n. 554,
nella parte in cui subordinano la restituzione alla produzione di
scritture contabili relative al consumo di zucchero nel periodo 1°
luglio 1974-30 giugno 1975;
che ad avviso del giudice a quo le norme sono censurabili in
quanto impongono un onere diverso e non coincidente con quello
previsto dal regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che faceva
riferimento soltanto al 1974;
che comunque - sempre ad avviso del giudice rimettente - il
riferimento ad un periodo non in contestazione a distanza di otto
anni dal menzionato regolamento C.E.E. e di undici in riferimento al
periodo, rispetto al quale era da eseguire la prestazione, è
sprovvisto di razionale giustificazione e rende eccessivamente
oneroso l'esercizio del diritto di difesa, poiché nell'ordinamento
italiano non è rinvenibile alcuna norma che imponga la conservazione
delle scritture contabili per periodi così prolungati; d'altra parte
non era prevedibile, alla luce del regolamento C.E.E. 5 aprile 1974,
n. 834, che per la restituzione potesse chiedersi la produzione delle
scritture contabili relative al 1975;
che pertanto sarebbero violati gli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
Considerato:
che il Tribunale di Roma dubita anzitutto della compatibilità
della legge nazionale con la normativa comunitaria;
che questa Corte ha già statuito, anche con specifico
riferimento a casi di disciplina di oneri di documentazione, che la
normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro
ordinamento senza che la sua operatività sia condizionata dalla
legge nazionale ed appartiene al giudice adito individuare il
rapporto tra le disposizioni dei due ordinamenti ed eventualmente
disapplicare la legge nazionale (sent. n. 113 del 1985; ord. n. 29
del 1986);
che l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione risulta, nella stessa prospettazione dall'ordinanza di
rimessione, subordinato all'esito della valutazione di compatibilità
della normativa nazionale con quella comunitaria;
che la questione va quindi dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 ottobre
1985, n. 554 (Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di
conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255 per l'attuazione
del regolamento C.E.E. 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il
regolamento C.E.E. 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure
necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero
provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna
saccarifera 1974-75) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte