Ordinanza n. 144/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/04/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo
comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 6 aprile
1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Foggia, il 6 luglio 1993 dalla Corte di cassazione, il 29 settembre
ed il 20 ottobre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso
la Pretura di Gela ed il 6 aprile 1993 (n. 2 ordinanze) dal Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura di Foggia,
rispettivamente iscritte ai nn. 671, 682, 727, 739 e 743 del registro
ordinanze 1993 ed al n. 6 del registro ordinanze 1994 e pubblicate
nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 47, 51, 52 e 53,
prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti l'atto di costituzione di Caramando Lazzaro nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Foggia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice
penale, nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono
il corso della prescrizione del reato, anche la richiesta di
emissione del decreto penale di condanna, deducendo al riguardo la
violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto, mentre nei
confronti dell'imputato "semplicemente" rinviato a giudizio si
applica un termine di prescrizione del reato più lungo, operando
l'effetto interruttivo connesso alla translatio iudicii, l'imputato
"addirittura" assoggettato ad una richiesta di condanna - quale è la
richiesta di emissione di decreto penale - non subisce l'identico
effetto interruttivo, con la conseguenza che "ad un atto di maggior
portata punitiva corrisponde minor efficacia, nell'esprimere
l'attualità della volontà punitrice dello Stato";
che analoga questione è stata sollevata dalla Corte di
cassazione e dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Gela, il quale ultimo, nel denunciare la
medesima norma per violazione del principio di uguaglianza e per
contrasto con l'art. 112 della Costituzione, rileva a quest'ultimo
riguardo che l'obbligo di esercitare l'azione penale, ancorché
adempiuto attraverso la richiesta di emissione del decreto penale,
finisce per produrre "il limitato effetto d'investire il giudice del
potere di esprimere il suo giudizio";
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata o
inammissibile;
e che nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione si è
costituita la difesa dell'imputato sollecitando una declaratoria di
non fondatezza;
Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e
che, quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che i giudici a quibus nella specie richiedono una pronuncia
additiva in materia penale volta ad integrare la serie degli atti che
tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come i soli
idonei a produrre l'effetto di interrompere il corso della
prescrizione;
che una simile pronuncia palesemente fuoriesce dai poteri
spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalità sancito
dall'art. 25 della Costituzione (v., ex plurimis e da ultimo,
ordinanza n. 489 del 1993);
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Foggia, dalla Corte di cassazione e dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale
di Gela con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 25 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte