Ordinanza n. 144/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 69d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 19d.lgs. 387/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorti a seguito delle modifiche legislative relative alla
proponibilità delle domande giudiziali al Tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, subordinatamente all'espletamento del tentativo
obbligatorio di conciliazione, promossi dal Tribunale di Brescia, con
ricorsi depositati il 17 e il 24 gennaio 2000 ed iscritti ai nn. 141
e 143 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il giudice unico del lavoro del Tribunale di
Brescia, con ordinanza emessa al di fuori di un processo il 7 gennaio
2000, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione all'art. 69,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
come modificato dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo
29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80), nonché all'art. 412-bis terzo comma, del codice di procedura
civile, come modificato dall'art. 19, comma 9, del decreto
legislativo n. 387 del 1998, i quali - là dove condizionano, a
giudizio del ricorrente, la stessa proponibilità (e non già, come
prima di tali modifiche, la mera procedibilità) delle domande
giudiziali in materia di lavoro al decorso del termine
(rispettivamente di novanta e sessanta giorni) dalla data di
proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione -
lederebbero le sue attribuzioni costituzionali di giudice del lavoro,
creando un ostacolo temporale all'esercizio del diritto
dell'interessato e rendendo quindi disagevole la tutela
giurisdizionale;
che ad avviso del ricorrente - il quale sottolinea che sul
suo ruolo sono pendenti molte controversie instaurate dopo l'entrata
in vigore delle disposizioni contestate - "qualsiasi limitazione
incongrua al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale
non solo determina la violazione dell'art. 24 Costituzione, ma è,
altresì, idonea a causare anche una lesione delle attribuzioni
dell'Autorità giudiziaria, perché integra la violazione
dell'art. 111 Costituzione, come oggi formulato", essendo stato
peraltro impossibile, anche in astratto, "e mai sarà possibile
(presumibilmente) in futuro", sollevare in via incidentale questione
di legittimità costituzionale delle richiamate norme, "che non
eliminano la tutela giurisdizionale, ma solo ne rendono possibile
l'esercizio dopo il decorso del termine legale che determina
l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione";
che, in conseguenza, dette disposizioni di legge sarebbero:
a) viziate da difetto di competenza del Consiglio dei ministri, per
violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione,
avendo il Governo "esercitato la funzione legislativa oltre i limiti,
criteri e principi - valutati nel loro complesso, come risultanti
dall'insieme delle relative norme delle leggi n. 421 del 1992 e n. 59
del 1997 - fissati nella delega, non rispettando il criterio che gli
imponeva di regolare il tentativo obbligatorio quale condizione di
procedibilità e non di proponibilità"; b) lesive dell'art. 24 della
Costituzione, in quanto, "a fronte di una scelta legislativa che ha
regolato il processo del lavoro in modo tale da imporre (o,
quantomeno, consentire) la definizione del giudizio entro un termine
fisiologico di circa sessanta giorni dalla data del deposito del
ricorso, l'imposizione del decorso del termine legale di espletamento
del tentativo di conciliazione, fissato in sessanta/novanta giorni,
ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, si pone come
abnormemente defatigatorio e lo sarebbe, comunque, anche se il
termine fosse di un solo giorno, perché evidentemente incompatibile
con le regole processuali dirette a determinare una rapida
definizione delle cause dinanzi al giudice del lavoro"; c) lesive
dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, "essendo palese che la
decisione di rendere più difficile il ricorso al giudice del lavoro
[...] è causa idonea a determinare una irragionevole durata del
processo", ancor più grave nel caso di proposizione di domande
riconvenzionali; d) lesive dell'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo della ragionevolezza, in quanto, mentre "non risultano idonee
a rendere più efficace il tentativo di conciliazione obbligatorio,
quale strumento deflazionistico del contenzioso giudiziario [...],
sicuramente creano un ostacolo temporale all'esercizio del diritto,
rendendo disagevole la tutela giurisdizionale, in danno della parte
più debole e, comunque, di quella più interessata alla rapida
definizione della controversia dinanzi al giudice del lavoro";
che, inoltre, il ricorrente denuncia il solo comma 3
dell'art. 69 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per ulteriore
violazione: a) del principio di uguaglianza, per l'irragionevole
diversità del termine di attesa onde poter agire in giudizio,
previsto nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(novanta giorni), rispetto a quello previsto per i lavoratori del
settore privato (sessanta giorni); b) dell'art. 97 della
Costituzione, per la conseguente incomprensibile situazione di
vantaggio della pubblica amministrazione, comunque garantita nella
sua incapacità di operare in termini di rapidità ed efficienza;
che, in via pregiudiziale, il ricorrente solleva questione di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 69, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 19 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, nonché
dell'art. 412-bis terzo comma, del codice di procedura civile, come
modificato dallo stesso art. 19 del decreto legislativo n. 387 del
1998, per violazione degli artt. 3, 24, 76, 77, primo comma, e 111,
primo e secondo comma, della Costituzione; b) del solo art. 69, comma
3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, per violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che, pertanto, chiede a questa Corte di sospendere il
giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni
e di rimettere davanti a sé la questione pregiudizialmente
sollevata;
che, con ordinanza del 13 gennaio 2000, anch'essa emessa al
di fuori di un processo, altri Giudici unici del lavoro del Tribunale
di Brescia hanno proposto - in via adesiva al precedente e con
motivazioni sostanzialmente identiche - conflitto di attribuzioni tra
poteri dello Stato, nei confronti del Consiglio dei ministri, in
relazione alle stesse norme, spiegando le stesse conclusioni
pregiudiziali e di merito, poi ribadite unitamente da tutti i
ricorrenti in un'ulteriore ordinanza "integrativa", emessa il
10 febbraio 2000.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti da magistrati di
uno stesso ufficio giudiziario, in riferimento alle medesime
disposizioni di legge e sulla base di considerazioni sostanzialmente
identiche, per cui i relativi procedimenti vanno riuniti e
congiuntamente decisi;
che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare in camera di consiglio e senza
contraddittorio sull'ammissibilità dei ricorsi, accertando se esiste
- nel concorso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti - la
materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza;
che altro conflitto del tutto analogo quanto a motivazioni e
petitum proposto dall'allora pretore del lavoro presso la Pretura di
Brescia, è stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 398 del
1999 (che gli odierni ricorrenti fanno mostra di ignorare);
che, in detta occasione, la Corte ha affermato che i
censurati art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed
art. 412-bis terzo comma, cod. proc. civ. "sono palesemente inidonei
per il loro contenuto a ledere la sfera delle attribuzioni
costituzionali del giudice, recando una disciplina che riguarda
unicamente le modalità di esercizio dell'azione e, dunque,
interessando solo il diritto di difesa delle parti (la cui
prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente
menomativa di tali attribuzioni)";
che, all'evidenza, la validità dell'affermazione non rimane
scalfita dal riferimento fatto nei due ricorsi ad ulteriori
parametri, come gli artt. 97 e 111, nel nuovo testo, della
Costituzione, non evocati in quel giudizio;
che va ancora una volta osservato come - invece di sollevare,
nelle cause instaurate davanti a loro, dopo l'entrata in vigore delle
norme impugnate, l'incidente di costituzionalità (di cui certo,
contrariamente a quanto essi affermano, non può escludersi la
promuovibilità in concreto) - i Giudici del Tribunale di Brescia,
attraverso la impropria utilizzazione del conflitto di attribuzione,
tendano ad ottenere per via indiretta una declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme stesse, svincolandola dal
necessario contesto processuale;
che, inoltre, la legittimazione di ciascun organo
giurisdizionale ad esser parte di un conflitto che si assume
originato da una determinata disciplina processuale, presuppone - in
ragione del carattere diffuso che connota il potere di cui l'organo
medesimo è espressione - che esso sia attualmente investito del
processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si
configurano come "organi competenti a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartengano", ai sensi dell'art. 37, primo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, pertanto, entrambi i ricorsi sono inammissibili,
mancando sotto ogni profilo "la materia di un conflitto".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37
della legge 11 marzo 1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra
poteri dello Stato, proposti da giudici del lavoro del tribunale di
Brescia nei confronti del Consiglio dei ministri con i ricorsi
indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte