Ordinanza n. 144/2002
Altra decisione · depositata il 24/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 17legge 196/1997
- art. 9legge 148/1993
- art. 7legge 236/1993
- art. 142legge 236/1993
- art. 20legge 59/1997
- art. 14d.lgs. 173/1998
- art. 55legge 449/1997
- art. 20legge 196/1997
- art. 76legge 59/1997
- art. 1legge 59/1997
- art. 2legge 59/1997
- art. 3legge 59/1997
- art. 3Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 4Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
- art. 5Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale (a) dell'art. 17, commi 1
e 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione); dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236; degli artt. 7 e 142, commi 1, lettere c), e)
e f), 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59); (b) dell'art. 20, comma 2, e dell'allegato 1,
numero 96), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa); (c) dell'art. 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi
14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), promosso con
ordinanza emessa il 19 aprile 2001 dalla Corte dei conti - Sezione
centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato, nel corso dell'esame e pronuncia sul
visto e conseguente registrazione relativo ai decreti del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1998, 3 settembre 1999 e 4 febbraio
2000, iscritta al n. 581 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 33
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con provvedimento del 19 aprile 2001 la Corte dei
conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del
Governo e delle amministrazioni dello Stato, in occasione dell'esame
e pronuncia sul visto e sulla registrazione di tre decreti del
Presidente della Repubblica adottati in date 21 dicembre 1998,
3 settembre 1999 e 4 febbraio 2000 e recanti, rispettivamente,
disposizioni regolamentari (a) in materia di formazione
professionale, a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 24 giugno
1997, n. 196, e dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, (b) di semplificazione dei procedimenti relativi alla
composizione e al funzionamento delle commissioni provinciali per
l'artigianato nonché all'iscrizione, modificazione e cancellazione
nell'albo delle imprese artigiane, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e (c) per la semplificazione e
l'armonizzazione delle procedure dichiarative, delle modalità di
controllo e degli adempimenti nel settore vitivinicolo, a norma
dell'art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ha
sollevato questione di costituzionalità di numerose disposizioni,
sulla base delle quali, o in svolgimento delle quali, i regolamenti
in questione sono stati approvati, e precisamente: quanto al
regolamento sopra indicato in (a), dell'art. 17, commi 1 e 2, della
legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione); dell'art. 9, commi 3, 3-bis e 4 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236; degli artt. 7 e 142, commi 1, lettere c), e)
e f), 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 76 - in relazione
agli artt. 1, 2 e 3 della legge delega n. 59 del 1997 -, 117 e 119
della Costituzione; quanto al regolamento sopra indicato in (b),
dell'art. 20, comma 2, e dell'allegato 1, numero 96), della legge
15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in
riferimento all'art. 117 della Costituzione; quanto al regolamento
sopra indicato in (c), dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei
costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge
27 dicembre 1997, n. 449), in riferimento agli artt. 70, 76, 117 e
118, primo comma, della Costituzione;
che, come ricorda l'atto di rimessione, le medesime questioni
erano state già sollevate dalla stessa Sezione del controllo, con
tre separati provvedimenti del 10 settembre 1999, 21 ottobre 1999 e
6 aprile 2000, e che, investita dei relativi giudizi (iscritti al
r.o. nn. 598/1999, 689/1999 e 290/2000), questa Corte, previa
riunione dei giudizi, aveva disposto, con l'ordinanza n. 77 del 2001,
la restituzione degli atti alla Corte dei conti, alla stregua dello
ius superveniens costituito dalla legge 24 novembre 2000, n. 340
(Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi), che, sostituendo -
con il suo art. 1, comma 4, lettera a) - l'art. 20, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, oltre a mutare specificamente l'oggetto
di una delle tre questioni allora sollevate, aveva, più in generale,
introdotto una nuova disciplina in tema di efficacia giuridica e di
"cedevolezza" dei regolamenti statali emanati nelle materie
attribuite alla competenza delle regioni;
che la Corte dei conti solleva nuovamente, con unico
provvedimento, le stesse questioni già rimesse all'esame di
costituzionalità, soffermandosi sul profilo della persistente
rilevanza di esse e in particolare sulla questione di legittimità
costituzionale delle norme su cui si basa l'adozione del d.P.R. del
3 settembre 1999, recante il regolamento in materia di imprese
artigiane, questione avente a oggetto specificamente la disposizione
legislativa nel frattempo modificata;
che sotto questo profilo, ad avviso della Sezione rimettente,
la norma sopravvenuta, disponendo che i regolamenti di
delegificazione, nelle materie elencate nell'art. 117 della
Costituzione, si applicano solo fino a quando la regione non provveda
a disciplinare direttamente la materia, si è limitata a stabilire un
termine finale, oltre il quale i regolamenti statali non sono più
applicabili: una norma, dunque, che da un lato sarebbe inidonea a
"sanare" i regolamenti per cui è questione, e dall'altro non sarebbe
rilevante ai fini del decidere, poiché le fonti secondarie oggetto
del controllo sono conformi alle disposizioni legislative su cui si
basano, mentre è su queste ultime soltanto che è prospettato il
dubbio di costituzionalità;
che la modifica legislativa, osserva ancora la Sezione del
controllo, avrebbe dovuto dettare essa stessa i principi fondamentali
nella materia, anziché limitarsi a disporre circa il termine finale
di efficacia dei regolamenti statali, e che né il carattere
"cedevole" della normativa regolamentare, né la sostanziale
"acquiescenza" delle regioni ai regolamenti in discorso, pur
incidendo sull'aspetto pratico, possono - conclude la rimettente -
mutare la rilevanza giuridica delle questioni, che pertanto la Corte
dei conti solleva, ora, cumulativamente, con unica ordinanza di
rimessione;
che è intervenuto nel giudizio così promosso il Presidente
del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello
Stato, che, richiamando integralmente i contenuti degli atti di
intervento e delle memorie già depositati nei tre precedenti
giudizi, e osservando che la Corte dei conti non ha impugnato la
nuova formulazione dell'art. 20, comma 2, della legge n. 59 del 1997,
limitandosi a darne una lettura riduttiva e omettendo ogni argomento
sulla costituzionalità di detta nuova disposizione, ha concluso per
una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle
questioni nuovamente sollevate.
Considerato che la Corte dei conti - Sezione centrale di
controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni
dello Stato solleva nuovamente, a seguito della precedente ordinanza
di questa Corte n. 77 del 2001 di restituzione degli atti per ius
superveniens questione di costituzionalità di numerose disposizioni
legislative, specificate in dettaglio nella parte narrativa, sulla
base delle quali sono stati adottati i regolamenti di
"delegificazione" sottoposti al controllo della rimettente,
prospettando diverse censure accomunate tra loro dal profilo della
violazione del riparto di competenze tra Stato e regioni e
dell'autonomia di queste ultime, quale delineato dagli invocati
artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, per avere dette norme
autorizzato il Governo a disporre, con fonti regolamentari, in
materie attribuite dalla Costituzione alle competenze regionali;
che, successivamente alla proposizione delle sopra dette
questioni di costituzionalità, è entrata in vigore la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), che tra l'altro ha sostituito, con
i suoi artt. 3, 4 e 5, l'intero testo degli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione;
che pertanto, in via del tutto preliminare, poiché la legge
costituzionale anzidetta ha modificato le norme degli artt. 117, 118
e 119 della Costituzione, invocati come parametri del giudizio, si
rende necessario disporre la restituzione degli atti alla Sezione del
controllo rimettente, per un nuovo esame dei termini delle questioni
sollevate (ordinanze n. 26, n. 14, n. 13 e n. 9 del 2002; n. 416,
n. 397 e n. 382 del 2001).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - Sezione
centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle
amministrazioni dello Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:144 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte