Ordinanza n. 145/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1979 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 76legge 300/1970
- art. 39Statuto dei lavoratori
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma
terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori),
promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1975 dal pretore di Roma
nella causa di lavoro vertente tra D'Aoglio Venanzio e S.p.a. Alitalia,
iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Alitalia, nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 35 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori) - nella parte in
cui prevede che "i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante" - in riferimento agli artt. 76,
39, secondo comma, 39, primo comma, in relazione agli artt. 18, primo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione;
che questa Corte ha dichiarato tale questione non fondata con
sentenza n. 129 del 1976;
che nel presente giudizio non vengono addotti nuovi argomenti;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
sollevata, in riferimento agli articoli 76, 39 primo e secondo comma, e
agli artt. 18, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con
ordinanza 27 febbraio 1975 del pretore di Roma, e già dichiarata non
fondata con sentenza n. 129 del 1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULTO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte