Ordinanza n. 145/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1981 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2Codice penale
- art. 25r.d. 602/1931
- art. 495r.d. 602/1931
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 del
r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del
codice penale, promossi con due ordinanze emesse il 29 gennaio 1975 dal
Tribunale di Vicenza, nei procedimenti penali a carico di Fabris
Francesco e Spaliviero Arturo, rispettivamente iscritte ai nn. 17 e 18
del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 70 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrart.
Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con due ordinanze -
dall'identica motivazione - emesse il 29 gennaio 1975, ha sollevato
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 25 del r.d.
28 maggio 1931, n. 602 (contenente disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale), in relazione all'art. 495, terzo comma, n.
2, del codice penale. Nell'assunto che tra le "qualità personali" cui
si riferisce tale ultima norma debbano ricomprendersi, in relazione al
disposto di cui all'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, anche le
indicazioni concernenti i precedenti penali, il Tribunale rileva che le
norme impugnate si risolvono, in sostanza, nell'imporre all'imputato
che abbia già riportato condanne di rilasciare dichiarazioni
utilizzabili contro di lui quanto meno ai fini della determinazione
della pena, posto che l'art. 133, secondo comma, n. 2, del codice
penale, annovera espressamente fra gli elementi indicativi della
capacità a delinquere i precedenti penali e giudiziari; il che
integrerebbe una lesione del principio - riconducibile nell'ambito del
diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione -, secondo
il quale l'imputato non è tenuto a fare dichiarazioni a lui
sfavorevoli;
considerato che i due giudizi devono essere riuniti, data
l'identità delle questioni prospettate;
che, con sentenza n. 108 del 1976, la Corte ha ritenuto non fondata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 495, terzo
comma, n. 2, del codice penale e 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602,
proposta, in termini sostanzialmente identici e in riferimento al
medesimo parametro costituzionale di raffronto, rilevando che, in base
al combinato disposto degli artt. 78 e 366, primo comma, del codice di
procedura penale, deve escludersi che alla domanda concernente i propri
precedenti penali l'imputato sia tenuto a rispondere;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (contenente
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), in
relazione all'art. 495, terzo comma, n. 2, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte