Ordinanza n. 145/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2758Codice civile
- art. 5legge 426/1975
- art. 2758legge 426/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2758,
comma secondo, del codice civile, come modificato dalla legge 29 luglio
1975, n. 426 (Privilegi dei crediti di rivalsa IVA), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1982 dal Tribunale di Monza nel
procedimento civile vertente tra ENEL e Fallimento Sala Lorenzo - Ditta
SATRA, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 20 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra ENEL e s.p.a. Ital-Latte ed altri,
iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione dell'ENEL e del liquidatore della
Ital-Latte;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 10 giugno 1982 del Tribunale di Monza è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.
2758, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, prevedendo soltanto
il privilegio speciale sui mobili che hanno formato oggetto di
cessione, o a cui si riferisce il servizio, a garanzia del credito di
rivalsa IVA a favore del cedente dei beni o del prestatore del
servizio, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. per la
discriminazione derivante dalla mancata operatività di fatto della
detta garanzia nei casi in cui trattisi di beni per loro natura
consumabili e quindi non rinvenibili nel patrimonio del debitore;
che la stessa norma è stata anche censurata per preteso contrasto
con l'art. 53 Cost. in quanto l'inefficacia della garanzia
provocherebbe lo spostamento definitivo dell'imposta a carico di
soggetti che, non essendo i consumatori dei beni ceduti o i committenti
dei servizi prestati, non sarebbero i debitori effettivi dell'imposta e
non avrebbero quindi la capacità contributiva che giustifica l'imposta
stessa;
che, con ordinanza 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma è stata
sollevata analoga questione limitatamente alla pretesa violazione
dell'art. 3 Cost.;
che in entrambi i giudizi si è costituito l'Ente Nazionale Energia
elettrica - ENEL - aderendo alle tesi sostenute nelle ordinanze di
rinvio e che nel giudizio proveniente dal Tribunale di Roma si è anche
costituito Andreoli Ubaldo quale liquidatore dei beni ceduti dalla
Ital-Latte s.p.a. ai propri creditori con concordato preventivo,
chiedendo dichiararsi la non fondatezza della questione sollevata;
che nello stesso giudizio la difesa dell'ENEL ha depositato fuori
termine una memoria difensiva.
Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con la sent. n. 25/1984 ha già affrontato
identiche questioni dichiarando l'inammissibilità della censura
sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost. e
l'infondatezza di quella riferita all'art. 53 Cost.;
che con la detta sentenza la Corte, tra l'altro, ha già posto in
evidenza che, con la prima censura, si sollecitava in sostanza non
l'applicazione di un determinato trattamento ad una categoria di
situazioni omogenee che ne risultassero escluse per effetto della norma
impugnata, il che caratterizza e delimita i fini del controllo
dell'osservanza del principio di eguaglianza demandato alla Corte, ma,
al contrario, si sollecitava in realtà l'adozione di nuovi e diversi
mezzi di garanzia in relazione alle peculiari caratteristiche della
situazione in esame;
che tale rilievo va ribadito anche nel presente giudizio
riaffermandosi in particolare che l'eliminazione dei pur innegabili
inconvenienti lamentati postula necessariamente una innovazione
normativa esulante come tale dalla competenza di questa Corte e
riservata alla discrezionalità della scelta del legislatore fra le
varie soluzioni possibili;
che pertanto la questione sollevata sotto il profilo della
violazione dell'art. 3 Cost. va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, inoltre, la questione sollevata sotto il profilo della
violazione dell'art. 53 va dichiarata manifestamente infondata non
essendo stati addotti e non sussistendo motivi che inducano la Corte a
discostarsi dalla propria giurisprudenza al riguardo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2758, secondo comma, cod. civ., così come
modificato dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426, sollevate in
riferimento all'art. 3 Cost. con le ordinanze 10 giugno 1982 del
Tribunale di Monza e 20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del citato art. 2758, secondo comma cod. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con la suddetta ordinanza
20 ottobre 1982 del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte