Ordinanza n. 145/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 38legge 482/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1989
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia sul ricorso
proposto da Feola Margherita ved. Corbisieri contro l'Intendenza di
Finanza di Foggia, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Foggia
- in un giudizio riguardante la riliquidazione dell'I.R.P.E.F. ai
sensi della legge n. 482 del 1985 su un'indennità di buonuscita
liquidata posteriormente al 1980 - con ordinanza 28 giugno 1989 (R.O.
n. 535 del 1989) ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui
stabilisce che l'istanza di rimborso d'imposte indebitamente versate
alle esattorie, da parte dei dipendenti da "amministrazioni diverse
dallo Stato", deve essere presentata, a pena di decadenza, nel
termine di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata
operata;
Considerato che il giudice a quo ha dedotto il contrasto di tale
disposizione con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione al
diverso trattamento previsto dall'art. 37 dello stesso d.P.R. n. 602
del 1973 riguardo al rimborso delle imposte indebitamente pagate per
ritenuta diretta, che può essere richiesto entro il termine di
prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del codice civile;
che questa Corte, con ordinanze n. 305 del 1985 e n. 545 del
1987, ha già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni
di legittimità costituzionale, prospettate in riferimento all'art. 3
della Costituzione, poiché le fattispecie regolate dagli artt. 37 e
38 del d.P.R. n. 602 del 1973 "non rivestono idonee caratteristiche
d'identità e omogeneità" che impongano una disciplina unitaria;
che, comunque, nel caso di specie, essendo stata richiesta nel
giudizio a quo la riliquidazione dell'I.R.P.E.F. in base alla legge
26 ottobre 1985, n. 482, in relazione ad una buonuscita liquidata
posteriormente al 1980, la disposizione dell'art. 38 del d.P.R. n.
602 del 1973 è derogata dalla disciplina posta dalla citata legge n.
482 del 1985 (Cass. 23 ottobre 1989, n. 4318);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata appare manifestamente irrilevante, attenendo a norma non
applicabile dal giudice a quo;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Foggia
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte