Ordinanza n. 145/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 497/1974
- art. 14legge 497/1974
usata come parametro
citata
- art. 5legge 895/1967
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 della
legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),
promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1997 dal tribunale di
Casale Monferrato, iscritta al n. 645 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento a carico di persona
imputata del reato di cui agli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre
1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), per avere
illegalmente detenuto nella propria abitazione un fucile monocanna
calibro 24 ed una carabina ad aria compressa calibro 4, il tribunale
di Casale Monferrato, con ordinanza in data 12 giugno 1997, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dei citati artt. 10 e 14, nella parte in cui non prevedono un
trattamento sanzionatorio differenziato, nel minimo e nella specie,
per chi illegalmente detiene, nello stesso luogo, armi già
denunciate da altri e a lui pervenute iure successionis o ad altro
titolo,
che il remittente premette che, secondo il costante orientamento
della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di denuncia incombe
anche su chi erediti un'arma già denunciata dal de cuius sicché la
fattispecie sottoposta al suo esame (omessa ripetizione di denuncia
di armi pervenute iure successionis e già denunciate dal dante
causa) ricade nell'ambito di applicazione delle disposizioni
censurate;
che, ad avviso del giudice a quo, nel caso di specie "il
disvalore sociale della condotta" sarebbe "minimo in relazione alla
finalità cui è preordinata la norma incriminatrice, identificata
dalla giurisprudenza nella possibilità per l'autorità di polizia di
conoscere il luogo in cui le armi si trovano e le persone che ne
hanno la disponibilità, in modo da rendere agevoli gli opportuni
controlli e facilitare l'esecuzione di ordini di consegna per ragioni
di sicurezza", poiché, quando l'arma continua a permanere nel luogo
già indicato nella denuncia e nella disponibilità di coabitanti del
denunciante, tale esigenza sarebbe comunque soddisfatta;
che, secondo il remittente, l'irragionevolezza della normativa
censurata quanto alla specie ed all'entità della pena (reclusione da
uno a otto anni e multa da lire quattrocentomila a tremilioni,
ridotte di un terzo per le armi comuni da sparo) sarebbe ancor più
evidente "ove la si raffronti all'ipotesi della mancata ripetizione
della denuncia in caso di trasferimento delle armi, già denunciate
ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, da una località all'altra del territorio dello Stato",
fattispecie che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte
di cassazione, integra la contravvenzione di cui all'art. 58 del
regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
che le disposizioni denunciate contrasterebbero, altresì, con
l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto la sproporzione
fra l'entità della sanzione penale e il disvalore dell'illecito
commesso vanificherebbe la finalità rieducativa della pena,
ingenerando sentimenti di sfiducia nella legislazione e
nell'autorità chiamata ad applicarla;
che, infine, ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate
violerebbero l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perché il
minimo e la specie della pena edittale comminata non consentirebbero
l'applicazione di sanzioni sostitutive pecuniarie ed ostacolerebbero
la definizione del procedimento in sede predibattimentale, imponendo
la celebrazione del processo con i conseguenti costi per
l'amministrazione della giustizia e per la collettività;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, come questa Corte ha già rilevato (sentenza n.
166 del 1982), la ratio della normativa denunciata consiste
nell'esigenza che l'autorità locale di pubblica sicurezza sia posta
in grado di conoscere quali e quante armi si trovino nel territorio
di sua competenza, nonché i luoghi in cui sono custodite e i nomi
dei detentori;
che, in effetti, un reale ed efficace controllo in tema di armi,
munizioni e materie esplodenti presuppone adeguati strumenti di
conoscenza dei luoghi in cui si trovano le armi e le persone che ne
hanno la disponibilità;
che, se questo è il fine della disciplina, deve escludersene
l'irrazionalità e si deve riconoscere che la determinazione delle
pene, per le ipotesi in cui la possibilità di controllo sia
vanificata a causa della omissione in cui sia comunque incorso il
detentore delle armi, rientra pienamente nella discrezionalità che
spetta al legislatore;
che, d'altra parte, è consentito al legislatore includere in uno
stesso modello di genere una pluralità di fattispecie diverse per
struttura e disvalore: in questi casi sarà il giudice a fare
emergere la differenza tra le varie sottospecie in ragione del loro
diverso disvalore oggettivo ed a graduare su questa base, nell'ambito
delle pene edittali, quelle da irrogare in concreto (sentenza n. 285
del 1991);
che, sotto questo aspetto, le disposizioni censurate permettono
una assai flessibile graduazione delle pene, sia per il rilevante
divario tra il massimo e il minimo edittale, sia per la possibilità
di diminuirle in misura non eccedente i due terzi, quando per la
quantità o per la qualità delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi o degli aggressivi chimici il fatto debba ritenersi di
lieve entità (art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895
"Disposizioni per il controllo delle armi");
che, escluso il vizio di irrazionalità, resta superata anche la
denunciata violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione,
non risultando alcuna sproporzione tra l'entità della sanzione
penale e il disvalore dell'illecito commesso;
che, per quanto riguarda la supposta violazione dell'art. 97,
primo comma, della Costituzione, questa Corte ha più volte affermato
che il principio del buon andamento si riferisce anche agli organi
dell'amministrazione della giustizia esclusivamente per quanto
riguarda l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro
funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non riguarda
l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e i
diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione (cfr., da
ultimo, sentenze nn. 385 e 122 del 1997; ordinanze nn. 189, 168, 103
e 7 del 1997);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 14 della legge
14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità),
sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma,
della Costituzione, dal tribunale di Casale Monferrato con
l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte