Ordinanza n. 145/2001
Altra decisione · depositata il 17/05/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 117Costituzione
- art. 17d.P.R. 761/1979
- art. 1legge 421/1992
citata
- art. 47legge 833/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2,
della legge della regione Liguria 8 aprile 1991, n. 5 (Abrogazione
legge regionale 24 novembre 1987, n. 36: "Disposizioni per
l'unificazione delle procedure concorsuali nelle Unità sanitarie
locali"), promosso con Ordinanza emessa il 11 dicembre 1998 dal
Consiglio di Stato, sezione V, sui ricorsi riuniti proposti
dall'Azienda ospedaliera Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche
Universitarie convenzionate e altri contro Gianfranco Clemente e
altri, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale,
dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda ospedaliera Ospedale
S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate e altro,
di Maria Puglisi e altri e di Gianfranco Clemente nonché l'atto di
intervento della regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2001 il giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi gli avvocati Federico Sorrentino per l'Azienda ospedaliera
Ospedale S. Martino di Genova e Cliniche Universitarie convenzionate
e altro, Alberto Marconi, Gian Fausto Lucifredi e Isabella Maria
Stoppani per Maria Puglisi e altri e l'avvocato Luigi Cocchi per la
regione Liguria.
Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza
dell'11 dicembre 1998, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della regione
Liguria 8 aprile 1991, n. 5 (Abrogazione legge regionale 24 novembre
1987, n. 36: "Disposizioni per l'unificazione delle procedure
concorsuali nelle Unità sanitarie locali"), in riferimento agli
artt. 24, 97 e 117 della Costituzione;
che il rimettente è chiamato a decidere sui ricorsi proposti
avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale della
Liguria, che ha disposto l'annullamento della delibera 15 maggio
1986, n. 856 del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale
n. 13 Genova 4 (ora Azienda ospedaliera Ospedale San Martino di
Genova e Cliniche Universitarie convenzionate);
che la suddetta delibera del 1986, recante la rettifica dei
bandi di pubblici concorsi per la qualifica di assistente medico,
approvati con delibere 20 luglio 1985, nn. 1052 e 1053, e la
riapertura dei relativi termini concorsuali, era stata annullata dal
Tribunale amministrativo regionale nella parte in cui con essa veniva
disposto lo svolgimento di una serie di concorsi per specialità
anziché come previsto dal bando originario per l'area funzionale di
riferimento;
che la pronuncia del giudice amministrativo è stata
impugnata sia dalla USL n. 13 soccombente sia dai vincitori dei
concorsi svoltisi in relazione ai bandi oggetto dell'annullamento;
che, tutto ciò premesso in fatto, il Consiglio di Stato,
dopo aver valutato nel merito gli appelli, non ritenendoli meritevoli
di accoglimento alla stregua della legislazione applicabile, si trova
a dover valutare una eccezione di improcedibilità del giudizio,
basata sulla legge della regione Liguria n. 5 del 1991, la quale,
all'art. 2, comma 1, dispone che "i concorsi pubblici per
l'assunzione nella posizione iniziale e nel profilo di assistente
medico vengono banditi per singole discipline", e al comma 2 estende
tale previsione "anche ai concorsi pubblici già espletati";
che, osserva il rimettente, poiché l'applicazione della
suddetta norma, considerata "atta a legittimare, con efficacia
retroattiva, l'operato dell'amministrazione", renderebbe
improcedibile - secondo una eccezione di parte - il giudizio
principale, assumono rilevanza, rispetto a quest'ultimo giudizio, i
dubbi di costituzionalità della medesima norma;
che il Consiglio di Stato solleva pertanto questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge
regionale citata, in relazione agli artt. 24, 97 e 117 della
Costituzione, poiché essa:
a) interverrebbe con efficacia retroattiva sulla disciplina
statale di rango primario, introducendo una deroga, in ambito
territoriale limitato, all'art. 17 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali),
che, imponendo lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla
posizione di assistente medico secondo il criterio delle aree
funzionali, costituirebbe "norma di principio, ed inquadrata in una
riforma fondamentale dell'assetto della Repubblica" (art. 117 della
Costituzione);
b) inciderebbe direttamente sulle decisioni del giudice
amministrativo, privando nella specie di effetti la sentenza di primo
grado e rendendo improcedibile l'impugnazione (art. 24 della
Costituzione);
c) violerebbe i principi costituzionali di buon andamento e
di imparzialità dell'amministrazione, sia perché disciplina in via
retroattiva e per una sola parte del territorio della Repubblica una
materia oggetto di legislazione statale, sia perché conferisce
effetti imprevedibili a scelte compiute dai singoli sulla base del
quadro normativo all'epoca vigente (art. 97 della Costituzione);
che nel giudizio così promosso si sono costituiti gli
appellanti nel giudizio a quo ed è intervenuto il Presidente della
regione Liguria;
che le parti costituite e la regione interveniente hanno
eccepito innanzitutto la carenza di motivazione dell'ordinanza di
rimessione sul punto della rilevanza, poiché, successivamente alla
entrata in vigore della legge regionale oggetto del presente
giudizio, il quadro normativo statale in materia sanitaria avrebbe
subito profonde modificazioni, anche relativamente alla definizione
delle figure professionali, in particolare giungendo alla
soppressione dell'assistente medico, sostituito dal dirigente medico
di primo livello, ed introducendo un regime concorsuale per l'accesso
alla qualifica dirigenziale che coinciderebbe con quello introdotto
dall'art. 2 della legge della regione Liguria n. 5 del 1991,
rilevando inoltre che, anche nell'ipotesi di un eventuale
accoglimento della questione di legittimità costituzionale
sollevata, i concorsi non potrebbero comunque svolgersi secondo le
modalità stabilite dall'art. 17 del d.P.R. n. 761 del 1979,
dovendosi procedere per singole specialità e non per aree;
che nel merito, secondo le stesse parti, la questione sarebbe
infondata in quanto:
a) l'art. 17 del d.P.R. n. 761 del 1979 non esprimerebbe
una norma di principio inquadrata in una riforma fondamentale,
poiché la disciplina concorsuale prevista per la figura
dell'assistente in formazione, anche alla luce della norma di delega,
contenuta nell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale), non avrebbe tale
valore; né comunque la disposizione regionale andrebbe ad incidere,
contraddicendolo, su un assetto diversamente configurato dal
legislatore statale, giacché il citato art. 17 non avrebbe mai
trovato applicazione;
b) il legislatore regionale non avrebbe inteso sottrarre la
controversia al suo giudice naturale, al fine di eludere la decisione
di primo grado, ma avrebbe inteso soddisfare ragioni di pubblico
interesse, identificate nell'esigenza di uniformare le proprie scelte
a quelle effettuate nel resto del territorio nazionale;
c) non potrebbe dirsi violato il principio di imparzialità
della pubblica amministrazione, perché la legge impugnata avrebbe
inteso eliminare un trattamento ingiustificatamente differenziato
rispetto alle procedure generalmente seguite;
che, con atto depositato fuori termine, si è costituita la
parte resistente nel giudizio a quo.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge della regione Liguria
11 novembre 1999, n. 34 (Legge di semplificazione dell'ordinamento
regionale);
che, in particolare, l'art. 2 della citata legge regionale ha
disposto l'abrogazione della legge che contiene la disposizione
impugnata, mentre l'art. 3, comma 1, prevede che le disposizioni
abrogate continuino "a trovare applicazione per i rapporti sorti nel
periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti
dell'entrata e degli impegni di spesa assunti";
che, d'altra parte, anteriormente alla stessa pronuncia
dell'ordinanza di rimessione, è variamente mutata la normativa
statale di riferimento sulla base della quale il Consiglio di Stato
ha prospettato la violazione dei parametri costituzionali invocati,
in particolare con l'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), più volte
modificato, e del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento
recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale), atti ai quali il rimettente non fa
cenno nel sollevare la questione;
che pertanto, sia per l'abrogazione della norma impugnata ad
opera della legge della regione Liguria n. 34 del 1999, sia per il
suddetto complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento,
si impone il riesame della perdurante rilevanza della questione da
parte del rimettente, al quale compete valutare l'applicabilità
dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, sezione
V.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte