Ordinanza n. 146/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1963 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1423/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, promosso con ordinanza 23 aprile 1963 dal
Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Ruggiero
Salvatore, iscritta al n. 114 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 15 giugno 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Antonino Papaldo;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
atto depositato il 27 maggio 1963, con cui si chiede che la questione
sia dichiarata infondata; e rilevato che nessun altro si è costituito;
Ritenuto che l'ordinanza prospetta un contrasto del richiamato art.
2 con gli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24 della
Costituzione, in quanto le limitazioni all'esercizio del diritto di
libertà di circolazione e di soggiorno, garantito dall'art. 16, non
possono essere adottate senza l'intervento dell'autorità giudiziaria,
prescritto dall'art. 13 in ordine a tutte le forme di restrizione della
libertà personale, fra le quali va annoverata quella che afferisce al
divieto di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, e senza alcuna instaurazione di contraddittorio nei
confronti del cittadino, il cui diritto a difendersi è garantito
dall'art. 24 della Costituzione;
Considerato che sulla questione relativa ad un contrasto tra l'art.
2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e gli artt. 13 e 16 della
Costituzione questa Corte con le sentenze 21 giugno 1960, n. 45, e 13
dicembre 1962, n. 126, e con le ordinanze 8 novembre 1960, n. 65, e 20
marzo 1962, n. 23, si è dichiarata per l'infondatezza;
che la questione relativa alla violazione delle richiamate norme,
essendo stata nuovamente prospettata negli stessi sensi e con gli
stessi motivi non accolti dalla Corte, deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
che uguale dichiarazione deve essere fatta per l'altra questione,
che è nuova, relativa alla violazione dell'art. 24. Dato che il
provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza ha carattere
amministrativo, non dà luogo a violazione dell'art. 24 una
disposizione di legge ordinaria che non preveda il diritto di difesa,
garantito dalla norma costituzionale solo nei riguardi dei procedimenti
giurisdizionali;
Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in
riferimento agli articoli 13, secondo comma, 16, primo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte