Ordinanza n. 146/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1983 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 12/1973
usata come parametro
citata
- art. 38legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 della
legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento
del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei
rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 30
ottobre 1976 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente
tra Mori Bianco e l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti
di commercio - ENASARCO, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1977
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 30
marzo 1977.
Visti l'atto di costituzione di Mori Bianco e dell'ENASARCO e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Rilevato che il Pretore di Firenze, con ordinanza 30 ottobre 1976,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39
legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e compiti dell'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento
del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei
rappresentanti di commmercio) in riferimento agli artt. 3, comma primo,
e 38, comma secondo, della Costituzione;
considerato che la questione di legittimità costituzionale del
citato art. 39 legge n. 12 del 1973 è stata dichiarata non fondata con
sentenza 24 maggio 1977, n. 112, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sulla base di considerazioni che escludono pure il
contrasto della stessa norma con l'art.38, comma secondo, della
Costituzione;
visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma secondo, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (natura e
compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento
pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di
commercio) sollevata dal Pretore di Firenze, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma
secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte