Ordinanza n. 146/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
d'immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990
dal Pretore di Messina nel procedimento civile
vertente tra Vittorio Rinaldi e Francesco Basile, iscritta al n. 697
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza 5 giugno 1990,
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio
1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per le costruzioni in
zone sismiche di prima categoria, un aumento del costo di costruzione
del dieci per cento ai fini della determinazione dell'equo canone;
che nel giudizio così promosso è intervenuto davanti a questa
Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza di
motivazione sulla rilevanza;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna
motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a
quo;
che, inoltre, con essa si richiede una sentenza additiva in una
materia nella quale il legislatore (avvalendosi dell'impiego di
molteplici indici tipici per la determinazione dell'equo canone)
esercita un'ampia discrezionalità, che non consente scelte
sostitutive nell'ambito del giudizio di costituzionalità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani) sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Messina,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte