Ordinanza n. 146/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per la
definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1989 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sul ricorso
proposto dall'Ufficio I.v.a. di Napoli contro Carmine D'Auria ed
altri iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza del 26 ottobre 1989 la Commissione
tributaria di secondo grado di Napoli ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 23 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito
nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui - per difetto
di criteri e principi direttivi - consente che con decreto
ministeriale vengano disciplinate in modo difforme situazioni
analoghe;
che nella specie la questione concerne la proroga del termine
per la presentazione della dichiarazione agevolata da parte degli
eredi del debitore d'imposta, proroga prevista in materia di imposte
dirette e non invece in materia di I.v.a.;
che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata
inammissibile, per difetto della necessaria rilevanza nella parte in
cui si fa riferimento alle disposizioni del decreto-legge n. 429 del
1982, e per inidoneità dell'oggetto nella parte in cui la questione
concerne il decreto ministeriale, provvedimento al quale la stessa
ordinanza riconosce natura di atto amministrativo;
Considerato che il giudice remittente, nel motivare l'asserita
violazione del principio di uguaglianza, pone a confronto situazioni
che risultano non comparabili, per le diversità di oggetto, di
natura e di struttura dei tributi considerati: I.v.a. nel caso di
specie, imposta sul reddito nel caso posto a confronto;
che in considerazione di tali diversità il legislatore, facendo
uso del suo discrezionale apprezzamento, ha diversificato in modo non
arbitrario le rispettive discipline;
che, per quanto concerne la violazione dell'art. 23 della
Costituzione, l'ordinanza si limita ad enunciare il richiamo a tale
norma, omettendo ogni motivazione circa le ragioni della violazione
di essa. Tale norma risulta peraltro impropriamente invocata, non
essendo in discussione la natura legislativa delle disposizioni che
disciplinano l'I.v.a., comprensive di quelle che regolano gli
obblighi degli eredi del contribuente deceduto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito
nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante
norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di amnistia per reati tributari), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte