Ordinanza n. 146/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 157/1992
- art. 31legge 157/1992
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 30, terzo
comma, e 31, quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 marzo 1992 dalla Corte d'appello di
Venezia nel procedimento penale a carico di Chioccarello Remigio,
iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima serie speciale
dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 19 giugno 1992 dal Tribunale di Udine nel
procedimento penale a carico di Gabassi Mario, iscritta al n. 584 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42 prima serie speciale dell'anno 1992;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che, nel procedimento penale a carico di Remigio
Chioccarello, la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza emessa il
23 marzo 1992 (R.O. n. 262 del 1992), ha sollevato - in relazione
all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale degli artt. 30, terzo comma, e 31, quinto comma, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157;
che, nell'ordinanza di rinvio si espone che la legge n. 157 del
1992, pur abrogando la legge 27 dicembre 1987, n. 968, continua a
qualificare la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello
Stato e persegue l'obiettivo della protezione della fauna selvatica
conformemente all'interesse nazionale ed internazionale;
che - ad avviso del giudice a quo - il principio di appartenenza
pubblica del patrimonio faunistico comporta che lo svolgimento
dell'attività venatoria avvenga in regime di concessione dello Stato
(art. 12, primo comma, della legge n. 157 del 1992) e che non si
determini l'effetto acquisitivo della proprietà a favore del
cacciatore se l'atto venatorio non è conforme alla legge (art. 12,
secondo comma, e art. 13 della stessa legge);
che, pertanto, sempre secondo il giudice remittente,
l'abbattimento di selvaggina in violazione delle norme della legge n.
157 del 1992 non comporterebbe trasferimento della proprietà della
selvaggina stessa al cacciatore, mentre l'impossessamento a fine di
profitto della selvaggina abbattuta o catturata in situazioni di
illiceità integrerebbe gli elementi oggettivi e soggettivi della
fattispecie del furto;
che, invece, per effetto delle norme impugnate, non
ricorrerebbero gli estremi del reato di furto nell'impossessamento di
selvaggina illecitamente abbattuta o catturata nei centri pubblici o
privati di riproduzione né sarebbe punibile a titolo di furto
l'impossessamento a fine di profitto di mammiferi o uccelli di cui
sia vietata la caccia, con la conseguenza che le norme impugnate
riserverebbero a chi si impossessa di selvaggina illecitamente
abbattuta o catturata un trattamento radicalmente diverso e
privilegiato rispetto a quello previsto per ogni altra ipotesi di
sottrazione di cosa mobile altrui a fine di profitto;
che il principio di eguaglianza risulterebbe violato in quanto,
da un lato, la tutela penale del soggetto passivo verrebbe "eliminata
sol perché l'azione di impossessamento ricade su taluni beni a
differenza di altri .. facenti parte del medesimo patrimonio
indisponibile e forniti di tutela anche penale a sanzione del furto"
e, dall'altro, una disciplina identica (consistente in sanzioni
amministrative o solo contravvenzionali) sarebbe applicata ad ipotesi
diverse quali l'esercizio venatorio illecito seguito o non seguito
dall'impossessamento di selvaggina mentre si avrebbe una disciplina
diversa (sanzione penale del furto o sanzioni amministrative o
contravvenzionali) in casi non differenziabili quali
l'impossessamento di selvaggina nell'ambito di esercizio venatorio
illecito o vietato da un lato e l'impossessamento compiuto al di
fuori dell'attività venatoria dall'altro;
che, infine, la questione di costituzionalità sarebbe rilevante
"in quanto l'appello del Procuratore generale tende ad ottenere la
condanna dell'imputato per furto venatorio in applicazione delle
norme vigenti all'epoca del fatto" e la dichiarazione di
illegittimità della normativa che esclude la configurabilità del
reato di furto "comporterebbe .. il possibile accoglimento
dell'appello";
che nel procedimento penale a carico di Mario Gabassi, imputato
del reato di cui agli artt. 624 e 625 del codice penale per
l'abbattimento di un fagiano, il Tribunale di Udine, con ordinanza
del 19 giugno 1992 (R.O. n. 584 del 1992), ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte
dalla Corte d'appello di Venezia nell'ordinanza n. 262 del 1992;
che nei giudizi dinanzi a questa Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni
siano dichiarate infondate;
Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi possono
essere riuniti;
che entrambi i giudici remittenti chiedono a questa Corte di
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma,
mentre la Corte d'appello di Venezia chiede anche la declaratoria di
illegittimità costituzionale dell'art. 31, quinto comma, della legge
11 febbraio 1992, n. 157;
che le censure svolte nelle ordinanze di rinvio si appuntano
sulle norme che hanno espressamente dichiarato inapplicabili gli
articoli 624, 625 e 626 del codice penale rispettivamente alle
fattispecie penalmente sanzionate contemplate nell'art. 30 della
legge n. 157 del 1992 ed alle ipotesi di illecito amministrativo
elencate nell'art. 31 della citata legge n. 157;
che, pertanto, i giudici a quibus sollecitano un intervento del
giudice costituzionale diretto a rendere nuovamente configurabile nel
nostro ordinamento il furto venatorio ed applicabili gli artt. 624,
625 e 626 del codice penale nei casi in cui l'impossessamento a fine
di profitto della selvaggina abbattuta o catturata sia conseguito
mediante esercizio di attività venatoria contraria a norme della
legge n. 157 del 1992;
che la caccia è oggetto di una disciplina legislativa speciale
nel cui ambito il legislatore ha identificato le fattispecie da
sanzionare ed il tipo di sanzioni da applicare, graduando le sanzioni
stesse;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr.
tra le altre le sentenze n. 108 del 1981 e n. 42 del 1977), al
giudice costituzionale non è dato di pronunciare una decisione dalla
quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al
legislatore - di una nuova fattispecie penale; e ciò in forza del
principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione;
che, infine, una eventuale pronuncia di accoglimento della
questione prospettata dal giudice remittente - oltre ad interferire
indebitamente, per le ragioni suesposte, in ambiti rigorosamente
riservati al legislatore - risulterebbe comunque irrilevante nel
giudizio a quo in virtù del principio di applicazione della legge
penale più favorevole;
che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, e
31, quinto comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla Corte d'appello di Venezia e dal Tribunale di Udine con le
ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte