Ordinanza n. 146/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 528/1994
- art. 7legge 617/1994
usata come parametro
citata
- art. 77Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e
secondo comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché
norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla
Tesoreria e all'EAGAT) e dell'art. 7, primo e secondo comma, del
decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli
organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e
all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Emilia Romagna,
notificati il 7 ottobre 1994 e il 28 novembre 1994, e della Regione
Toscana, notificati il 6 ottobre 1994 e il 6 dicembre 1994,
depositati in cancelleria rispettivamente l'11 ottobre 1994 e il 5
dicembre 1994, nonché il 13 ottobre 1994 e il 15 dicembre 1994 ed
iscritti ai nn. 68, 84, 69 e 87 del registro ricorsi 1994;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con distinti ricorsi, ritualmente notificati e
depositati, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno promosso
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo
comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché
norme sugli organismi e procedure attinenti ai mercati, alla
Tesoreria e all'EAGAT), denunciando la violazione degli artt. 117,
primo comma, 118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32 della
Costituzione;
che la norma sottoposta al giudizio di legittimità
costituzionale prevede che il comitato di liquidazione dell'Ente
autonomo gestione aziende termali (EAGAT) consegni le attività
esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto relativi
all'intera gestione al Ministero del tesoro, Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, il
quale per la valorizzazione del patrimonio dell'ente soppresso può
avvalersi delle norme in materia di accelerazione delle procedure di
dismissione delle partecipazioni possedute direttamente dallo Stato;
che le medesime Regioni hanno promosso, con altri due ricorsi,
analoghe questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo
e secondo comma, del successivo decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617
(Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del
Tesoro, nonché norme sugli organismi e procedure attinenti ai
mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT);
che questa disposizione stabilisce il trasferimento delle
partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso EAGAT al
Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, che, di concerto
con il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato,
avvalendosi delle disposizioni in materia di accelerazione delle
procedure di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente
dallo Stato, provvede, in base a criteri di valorizzazione delle
finalità istituzionali delle aziende interessate, alla dismissione
delle partecipazioni azionarie dell'EAGAT, tenuto conto
dell'importanza delle aziende per l'economia generale, come pure
degli interessi turistici e locali;
che nei ricorsi viene denunciata la sottrazione delle aziende
termali alla competenza delle regioni ed alla loro destinazione
strumentale allo svolgimento dei compiti assegnati al Servizio
sanitario nazionale;
che in tutti i giudizi, tranne in quello promosso dalla Regione
Emilia-Romagna iscritto al n. 84 del 1994 del registro ricorsi, si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
non fondatezza delle questioni;
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi
con unica pronuncia, giacché le questioni presentano profili
analoghi o comunque connessi;
che i decreti-legge 7 settembre 1994, n. 528 e 7 novembre 1994,
n. 617 non sono stati convertiti in legge nel termine previsto
dall'art. 77 della Costituzione (si vedano i comunicati
rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n. 261 dell'8 novembre 1994 e n. 5 del 7 gennaio 1995);
che pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo ordinanze n. 123 e n. 122 del 1995), le questioni di
legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-legge attualmente
vigente a seguito di successive reiterazioni (9 marzo 1995, n. 64)
non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e secondo
comma, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 528 (Disciplina
operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché
norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla
Tesoreria e all'EAGAT) e dell'art. 7, primo e secondo comma, del
decreto-legge 7 novembre 1994, n. 617 (Disciplina operativa
concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli
organismi e procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e
all'EAGAT), promosse, in riferimento agli artt. 117, primo comma,
118, primo comma, 97, primo comma, 3 e 32 della Costituzione, dalle
Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte