Ordinanza n. 146/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 415 del
codice di procedura civile, in relazione agli artt. 163 e 164 dello
stesso codice, e dell'art. 416 del codice di procedura civile
promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1997 dal pretore di Perugia
sul ricorso proposto da Versiglioni Gennaro contro la New Fire S.r.l.
iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il
pagamento di una somma di danaro a titolo di indennità di fine
rapporto, il pretore di Perugia, con ordinanza del 15 marzo 1997, ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
degli artt. 414 e 415 del codice di procedura civile, in relazione
agli artt. 163 e 164 dello stesso codice, nella parte in cui "non
prevedono a pena di nullità l'avvertimento al convenuto a
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione per
non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c." e, in
via alternativa e in riferimento agli stessi parametri, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura
civile nella parte in cui "prevede decadenze a carico del convenuto
costituitosi all'udienza di discussione fissata dal Pretore, senza
essere stato avvertito della necessità di costituirsi dieci giorni
prima di detta udienza per non incorrere in decadenze";
che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione, nel ricorso
e nel pedissequo decreto di fissazione dell'udienza,
dell'avvertimento al convenuto a costituirsi nei termini di legge per
non incorrere nelle decadenze di cui all'ultimo comma del citato art.
416 del cod. proc. civ. violerebbe: a) l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra le
parti convenute nel giudizio ordinario di cognizione (ove siffatto
avvertimento, ai sensi dell'art. 164 del cod. proc. civ., è
previsto, a pena di nullità, nell'atto di citazione) e quelle
convenute nello speciale rito del lavoro; b) l'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, per la lesione del diritto di difesa del
convenuto conseguente all'affidamento incolpevole dallo stesso
riposto sulla possibilità di costituirsi regolarmente in giudizio -
senza incorrere in decadenze - sino alla data dell'udienza di
discussione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta quesiti
plurimi, di portata tutt'altro che equivalente;
che il giudice a quo pone, inoltre, tra detti quesiti un legame
irrisolto di alternatività, senza un collegamento di subordinazione
logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata
in caso di rigetto di quella che la precede (cfr. sentenza n. 188 del
1995);
che pertanto la questione, volutamente ancipite, deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile alla luce della consolidata
giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: ordinanze n. 325 del
1994 e n. 73 del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 414 e 415, in relazione agli
artt. 163 e 164, del codice di procedura civile, nonché dell'art.
416 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di
Perugia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte