Ordinanza n. 146/2000
Altra decisione · depositata il 16/05/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 25Codice di procedura civile
- art. 13Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 4d.lgs. 113/1999
- art. 47legge 40/1998
- art. 13-bislegge 40/1998
- art. 247legge 188/1998
- art. 1legge 188/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 secondo comma
del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 (Ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), promossi con tre ordinanze emesse il
9 marzo 1999 dal Tribunale di Verona, rispettivamente iscritte ai
nn. 345, 346 e 347 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale
dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe il Tribunale di
Verona - con motivazioni di identico tenore - ha sollevato questione
di costituzionalità dell'art. 7, secondo comma, del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611 (Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),
in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, giudicando in
procedimenti di reclamo ex art. 739 del codice di procedura civile,
proposti nei confronti di ordinanze con cui il pretore di Verona
aveva respinto ricorsi di cittadini stranieri avverso decreti
prefettizi di espulsione, adottati ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero);
che nei procedimenti di reclamo il prefetto si è costituito
eccependo l'incompetenza dell'adito tribunale ai sensi dell'art. 25
del codice di procedura civile, operando in proposito il c.d. foro
erariale;
che le ordinanze di rimessione - ritenuta l'ammissibilità
del reclamo, al lume di una decisione della Corte di cassazione -
affermano che l'eccezione di incompetenza sarebbe "rilevante", in
quanto al reclamo (implicitamente equiparato all'appello) si
applicherebbe l'art. 7, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933, il
quale - nel testo vigente al momento della pronuncia delle ordinanze
- sanciva che, nelle ipotesi in cui il primo comma prevedeva che il
foro erariale in primo grado non operasse (fra le quali all'epoca
erano appunto comprese le cause di competenza pretorile), l'appello
avverso le sentenze pretorili si dovesse proporre al tribunale del
luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto le
sentenze fossero state pronunciate, onde nella specie la competenza
sarebbe spettata al Tribunale di Venezia;
che le ordinanze, dopo avere osservato che l'incompetenza
correlata al c.d. foro erariale sarebbe rilevabile in ogni stato e
grado del processo, ritengono che la questione sollevata - pur
ritenuta infondata dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 118
del 1964 - debba essere riesaminata, in quanto il parametro
costituzionale dell'art. 3 sarebbe leso per l'ingiustificato diverso
trattamento fra i residenti in località sedi dell'avvocatura
erariale ed i soggetti, cittadini italiani o non, colà non
residenti, i quali sarebbero sfavoriti, avendo opportunità difensive
minori, anche per il maggior carico di spese legali che dovrebbero
sopportare rispetto ai primi per la necessità di dover adire il
giudice della sede erariale;
che, d'altro canto, le esigenze che la Corte costituzionale
aveva addotto a sostegno della decisione di infondatezza - basate sul
minor costo del servizio e sul suo migliore svolgimento garantito dal
foro erariale - si sarebbero ormai affievolite, in ragione della
facilità e rapidità delle comunicazioni, che consentirebbero la
difesa dell'erario in modo tempestivo anche fuori dalla sede
distrettuale;
che il parametro costituzionale dell'art. 24 sarebbe leso, a
sua volta, perché la prospettiva di dover adire il foro distrettuale
indurrebbe i soggetti interessati alla desistenza dall'opposizione
contro i provvedimenti dell'amministrazione;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto in
tutti i giudizi, sostenendo la necessità che gli atti siano
restituiti al giudice a quo per nuova valutazione sulla rilevanza
della sollevata questione, in ragione della sopravvenienza
dell'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 - da
considerarsi immediatamente applicabile nei giudizi a quibus - il
quale ha escluso la reclamabilità del provvedimento che decide sul
ricorso avverso il decreto di espulsione ed ha previsto la sua
ricorribilità in cassazione.
Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano, con
motivazione identica, questione di costituzionalità della stessa
norma, onde i relativi giudizi possono essere riuniti;
che successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione - come ha dedotto il Presidente del Consiglio dei Ministri
- è entrato in vigore l'art. 4 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113
(Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 47, comma 2, della legge 6 marzo
1998, n. 40), che ha inserito nel d.lgs. n. 286 del 1998 un
art. 13-bis il cui quarto comma prevede che la decisione sul ricorso
avverso il provvedimento di espulsione sia non reclamabile, ma
ricorribile per cassazione;
che in forza della suddetta disposizione il quadro normativo
potenzialmente disciplinante il giudizio a quo, specie per quanto
concerne l'ammissibilità dell'impugnazione, è obbiettivamente
mutato, in quanto il mezzo di impugnazione con il quale detto
giudizio è stato instaurato non risulta più previsto;
che, in assenza di specifiche norme di diritto transitorio,
che non sono state dettate dal legislatore a proposito dei giudizi
pendenti, si pone il problema dell'immediata applicabilità
dell'indicata innovazione legislativa nei giudizi a quibus;
che compete al giudice rimettente valutare se detta
applicabilità sussista (e quali siano le sue conseguenze sui giudizi
a quibus), oppure se tali giudizi continuino ad essere disciplinati
dalla normativa precedente, come interpretata dal giudice di
legittimità nella pronuncia che lo stesso rimettente ha citato;
che conseguentemente tale jus novorum appare potenzialmente
incidente sulla valutazione di rilevanza della sollevata questione, e
quindi - competendo essa al giudice rimettente - si impone, secondo
consolidata giurisprudenza della Corte, la restituzione degli atti al
medesimo, perché riesamini la persistenza della rilevanza della
questione alla luce della norma sopravvenuta;
che la restituzione degli atti appare, inoltre, giustificata,
anche in ragione di un'ulteriore sopravvenienza normativa,
rappresentata dall'entrata in vigore della disciplina istitutiva del
giudice unico di primo grado, recata dal decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), avvenuta, per il processo civile, con effetto
dal 2 giugno 1999, ai sensi dell'art. 247, primo comma, nel testo
modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 188 (Proroga
del termine di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante
norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado);
che - avendo il suddetto intervento legislativo, fra l'altro,
soppresso l'ufficio pretorile - la soppressione appare potenzialmente
incidente sulla sollevata questione, trattandosi di stabilire le sue
conseguenze su una norma quale quella denunciata dal rimettente, che
espressamene si riferisce a tale ufficio;
che compete al rimettente valutare quali siano queste
conseguenze e se esse incidano sul giudizio di rilevanza della
questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale
di Verona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte