Ordinanza n. 146/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
promosso con Ordinanza emessa l'8 marzo 2000 dal tribunale di
sorveglianza di Caltanissetta, iscritta al n. 484 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con Ordinanza emessa l'8 marzo 2000, pervenuta a
questa Corte il 5 luglio 2000, il tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli articoli 3, 4, 16 e 27 della Costituzione,
dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta), che disciplina l'affidamento
in prova al servizio sociale, nella parte in cui non prevede che
l'esecuzione della misura possa aver luogo anche nel territorio di un
altro Stato appartenente all'Unione europea;
che il remittente, premesso di doversi pronunciare sulla
istanza di affidamento al servizio sociale di un condannato residente
in Germania, che ivi ha un lavoro e vive con la famiglia, e che si
troverebbe nelle condizioni soggettive che consentirebbero la
concessione del beneficio, dà atto che sia l'amministrazione
penitenziaria, sia la giurisprudenza della Corte di cassazione
escludono che la misura possa essere applicata fuori del territorio
nazionale, potendo essere destinatari dell'affidamento solo i centri
di servizio sociale, privi di competenza e non operanti all'estero;
che, tuttavia, il giudice a quo ritiene che la prassi
amministrativa - che vede le strutture deputate non predisposte per
eseguire la misura fuori del territorio nazionale - debba cedere ai
principi di diritto; e che, dovendo la pena avere una funzione
anzitutto rieducativa, sul piano personale e del reinserimento
sociale (art. 27, terzo comma, Cost.), l'ordinamento dovrebbe rendere
operativo tale principio, assicurare la garanzia della "parità
lavorativa" fra tutti i cittadini, residenti o meno nello Stato
(art. 3 Cost.), assicurare la tutela del principio costituzionale del
diritto al lavoro, con la promozione delle condizioni che lo rendano
effettivo (art. 4 Cost.), nonché assicurare che la libertà di
uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi (art. 16, secondo
comma, Cost.) non venga di fatto vanificata dall'impossibilità di
svolgere attività lavorativa all'estero;
che, inoltre, ad avviso del remittente, nella ormai
consolidata prospettiva della cittadinanza europea e della
cooperazione europea in campo penale e della sicurezza, sarebbe
antistorico escludere un beneficio, cui il condannato potrebbe
legittimamente aspirare, sol perché i centri di servizio sociale non
potrebbero coordinarsi con i consolati italiani all'estero o con
omologhi organismi operanti all'estero;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
il quale conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata, osservando che nessuna norma costituzionale imporrebbe che
l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione possa aver
luogo fuori del territorio dello Stato in cui si manifesta la
potestà punitiva; e che comunque, per potere eseguire la pena
all'estero, occorrerebbe una normativa apposita, la quale a sua volta
presupporrebbe un accordo internazionale che disciplinasse questo
aspetto della cooperazione penale, accordo oggi mancante nei rapporti
fra Italia e Germania.
Considerato che l'esecuzione di una misura restrittiva di
carattere penale, come l'affidamento in prova, comporta l'esercizio
di poteri autoritativi per il controllo sull'osservanza delle
prescrizioni imposte (art. 47, commi 5, 6 e 9, della legge 26 luglio
1975, n. 354), sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza
(art. 47, comma 10), e con informazione dell'autorità di pubblica
sicurezza (art. 58 della stessa legge), poteri che non potrebbero
essere esercitati al di fuori del territorio nazionale in mancanza di
accordi con le autorità di altro Stato;
che la possibilità di espiare le pene nel territorio di
Stati diversi da quello che ha emesso la condanna è bensì prevista
da strumenti convenzionali internazionali (cfr. la convenzione sul
trasferimento delle personecondannate, adottata a Strasburgo il
21 marzo 1983, e resa esecutiva in Italia con la legge 25 luglio
1988, n. 334, nonché la legge 3 luglio 1989, n. 257, recante
"Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi
ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali"), e che, in questo
ambito, è prevista anche la possibilità che cittadini italiani
condannati in Italia siano trasferiti in altro Stato dell'Unione
europea, tenuto conto della loro residenza abituale (art. 2
dell'Accordo relativo all'applicazione, tra gli Stati membri delle
comunità europee, della convenzione del Consiglio d'Europa sul
trasferimento delle persone condannate, reso esecutivo in Italia con
la legge 27 dicembre 1988, n. 565, ma non ancora operativo nei
confronti della Germania, che non risulta averloratificato);
che, in ogni caso, tale eventualità è diversa da quella
della esecuzione di una misura penale, ad opera delle autorità
italiane, sul territorio di un altro Stato, comportando piuttosto
l'esecuzione della stessa o di analoga misura ad opera delle
autorità di un altro Stato;
che peraltro, in assenza di pur auspicabili sviluppi della
normativa comunitaria e degli accordi di cooperazione con altri Stati
per l'esecuzione di misure penali, non può ritenersi contrastante
con alcuna norma della Costituzione la limitazione della esecuzione
di misure penali nazionali all'ambito territoriale dello Stato
italiano;
che, infatti, la disuguaglianza fra cittadini condannati che
vivono e lavorano in Italia e cittadini condannati che vivono e
lavorano all'estero, come ogni altra disparità che può derivare
dalle diverse condizioni personali di vita e di lavoro del
condannato, è di mero fatto, e non discende dalla norma impugnata,
che non può pertanto ritenersi in contrasto con l'art. 3, primo
comma, della Costituzione;
che, parimenti, è di mero fatto, e non è imputabile alla
norma denunciata, l'ostacolo rispetto all'esercizio del diritto al
lavoro, discendente dalla necessità di dare esecuzione ad una
condanna penale e dalle modalità con cui tale esecuzione deve
avvenire;
che il diritto a lasciare il territorio nazionale ed a
rientrarvi, anche per motivi di lavoro, garantito ai cittadini
dall'art. 16, secondo comma, della Costituzione, non ha nulla a che
fare con le conseguenze restrittive discendenti da una condanna
penale;
che, infine, non è violato il principio di rieducatività
della pena, di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, per
il solo fatto che l'affidamento in prova al servizio sociale - come
ogni altra misura restrittiva di esecuzione penale - può avvenire
solo sul territorio nazionale e può perciò rivelarsi, in fatto, di
più difficile applicazione, pur essendo, in diritto, sempre
possibile, nei confronti di un condannato che vive e lavora
all'estero;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata
sotto tutti i profili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, dal
tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:146 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte