Ordinanza n. 147/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1977 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 98/1974
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 112Costituzione
- art. 226-quinquiesd.P.R. 447/1988
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
8 aprile 1974, n. 98 (Nuova legge sulle intercettazioni telefoniche),
in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., promosso con
ordinanza emessa il 10 febbraio 1975 dalla Sezione istruttoria della
Corte d'appello di Roma, nel procedimento penale contro Alberti
Gerlando ed altri, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 del 15
settembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
ritenuto che l'ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974,
n. 98, in relazione all'art. 226 quinquies cod. proc. pen., per
contrasto con gli artt. 3 e 112 della Costituzione;
considerato che la medesima questione è stata dichiarata non
fondata, nei sensi della motivazione, con sentenza n. 120 del 1975, e
manifestamente infondata con ordinanza n. 133 del 1977, in riferimento
agli stessi articoli della Costituzione;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98 (Nuova
legge sulle intercettazioni telefoniche) sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata,
e già dichiarata non fondata, nei sensi della motivazione, con la
sentenza n. 120 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte