Ordinanza n. 147/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1980 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313 (nuove norme sugli autoveicoli
industriali), promossi con ordinanze 16, 23 e 30 gennaio 1980 del
tribunale di Pisa, 30 gennaio 1980 del pretore di Arona, 6 febbraio
1980 del pretore di Cecina, 29 febbraio 1980 del pretore di Milano, 23
novembre 1979 del pretore di Bressanone, 26 marzo 1980 del pretore di
Forlì, 29 gennaio 1980 (nove ordinanze) del pretore di Adria, 13
febbraio 1980 del pretore di Casale Monferrato, 15 marzo 1980 del
pretore di Pontedera, 2 febbraio 1980 del pretore di Adria, 28 marzo
1980 del pretore di Bressanone, 24 gennaio e 6 marzo 1980 del pretore
di Pontassieve, 5 marzo 1980 del tribunale di Pisa, 14 aprile 1980 del
pretore di Lugo e 26 marzo 1980 del pretore di Caprino Veronese,
iscritte rispettivamente ai nn. 266, 267, 268, 269, 270, 298, 300, 304,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328; 330, 340, 353,
354, 368, 369 e 370 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 152, 159 e 166 dell'anno 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Considerato che tutte le ordinanze indicate in epigrafe propongono
le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121,
terzo comma, del t.u. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel
testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella
parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di
arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt. 3,
27, primo e terzo comma, 102 Cost., già dichiarate non fondate da
questa Corte con sentenza n. 50 del 1980;
che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti già
esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,
previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del t.u. delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, in relazione agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, 102
Cost., sollevate dal tribunale di Pisa e dai pretori di Arona, Cecina,
Milano, Bressanone, Forlì, Adria, Casale Monferrato, Pontedera,
Pontassieve, Lugo, Caprino Veronese con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte