Ordinanza n. 147/1982
Altra decisione · depositata il 27/07/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
citata
- art. 121legge 38/1982
- art. 12legge 38/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 121, comma
terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), come modificato dalla legge 5 maggio 1976, n.
313 promossi con otto ordinanze emesse il 2 ottobre 1981 e con quattro
ordinanze emesse il 9 ottobre 1981 dal Pretore di Pontedecimo, e con
ordinanza emessa il 12 ottobre 1981 dal Tribunale di Bergamo iscritte ai
nn. da 759 a 769, 776 e 783 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 68 e 75 del 1982.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che le dodici ordinanze del Pretore di Pontedecimo
indicate in epigrafe propongono, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.,
le medesime questioni di legittimità costituzionale dell'art. 121,
terzo comma, del T. U. delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel
testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella
parte in cui punisce con l'ammenda di L. 800.000 e con quindici giorni
di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta
quintali il peso complessivo consentito, già dichiarate non fondate da
questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con
ordinanze nn. 147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e
158 del 1981, 4 del 1982;
considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate
ordinanze, il predetto testo dell'art. 121 del T. U. delle norme sulla
circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12
della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede
l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella
penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per
cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di
importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a
seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30
quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,
infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite
minimo ed uno massimo;
ritenuto, altresì, che l'ordinanza del Tribunale di Bergamo
indicata in epigrafe propone l'ulteriore questione secondo cui l'art.
121 citato, prevedendo espressamente la responsabilità penale del solo
conducente del veicolo (terzo comma) ed escludendo implicitamente
quella del conducente e del proprietario in quanto li dichiara
civilmente responsabili in solido (quarto comma), concreterebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento in danno del primo, con
violazione dell'art. 3 Cost.;
considerato che - come questa Corte ha già precisato, con
l'ordinanza n. 167 del 1980 - tale questione poggia su un equivoco
interpretativo, in quanto la partecipazione sia dolosa che colposa a
reati contravvenzionali, secondo la comune opinione dottrinale e
giurisprudenziale, assume rilevanza penale in forza dei principi
generali sul concorso di persone;
che, peraltro, il sopracitato art. 12 della legge n. 38 del 1982,
entrata in vigore dopo l'emanazione dell'ordinanza in questione,
stabilisce ora espressamente, al decimo comma, che le sanzioni
amministrative previste a carico di "chiunque circoli" con veicoli di
peso complessivo superiore al consentito "si applicano sia al
conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente,
quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo";
ritenuto che, di conseguenza, si rende necessario che i giudici a
quibus procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di
legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto delle norme
sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Pretore di
Pontedecimo ed al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GUSEPPE FERRARI FRANCESCO
SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte