Ordinanza n. 147/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 170/1978
- art. 17legge 170/1978
- art. 18legge 170/1978
- art. 26legge 170/1978
- art. 17legge 20/1962
- art. 18legge 20/1962
- art. 26legge 20/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
primo, della legge 10 maggio 1978, n. 170 (Nuove norme sui procedimenti
d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20) e gli artt. 17,18 e
26 del Regolamento parlamentare, promosso con ordinanza emessa il 30
maggio 1979 dal Pretore di Genova, nella procedura relativa alla
mancata rinnovazione delle cariche direttive della Cassa di Risparmio
di Genova, iscritta al n. 576 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 17 ottobre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che con ordinanza 30 maggio 1979 il Pretore di Genova ha
proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo
comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, e degli artt. 17, 18 e 26
del relativo regolamento parlamentare in riferimento agli artt. 90 e 96
Cost. e 12 legge cost. n. 1 dell'11 marzo 1953;
che detta questione è sollevata dal giudice a quo nel corso di
indagini da lui condotte sul mancato rinnovo delle cariche direttive
della Cassa di Risparmio di Genova, perché si configurerebbero indizi
di reati (omissione ed abuso innominato di atti di ufficio) in capo ai
ministri componenti il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio all'epoca in cui la Banca d'Italia aveva, in relazione al
caso in esame, trasmesso gli elementi necessari e sufficienti per
l'emanazione dei provvedimenti di loro competenza;
che, ad avviso del Pretore di Genova, pur trattandosi nella specie
di un'ipotesi di reato ministeriale, di fronte alla quale egli è "sul
punto di spogliarsi degli atti" (per trasmetterli al Parlamento),
sussiste la rilevanza della dedotta questione: le norme denunciate, che
disciplinano il giudizio in sede parlamentare, si applicherebbero al
medesimo fatto, "che è stato oggetto del giudizio in questa prima
fase"; l'assetto delle competenze, sarebbe poi così congegnato, che il
giudice ordinario, trasmessi gli atti in Parlamento, può essere
successivamente smentito dalla Corte Costituzionale - davanti la quale
la Commissione inquirente abbia intanto promosso conflitto negativo di
attribuzioni - e così "riavere il processo, eventualmente modificato
dalle deliberazioni adottate dalla Commissione", anche con riguardo
alla riunione o separazione dei procedimenti, rispettivamente a carico
dei ministri e dei cosiddetti coimputati laici; infine, la rilevata
continuità del processo innanzi agli organi parlamentari e al giudice
ordinario conferirebbe a quest'ultimo il titolo per promuovere il
giudizio di costituzionalità anche "in limine", come accade nella
specie, all'instaurazione, in sede parlamentare, delle procedure di
accusa per gli illeciti ministeriali;
che la non manifesta infondatezza della questione è
sostanzialmente argomentata in base al rilievo che l'art. 4 della legge
n. 170 del 1978, e le connesse statuizioni del regolamento parlamentare
sui giudizi di accusa, attribuiscono alla Commissione poteri
deliberanti che, secondo Costituzione, spetterebbero esclusivamente al
Parlamento in seduta comune;
che l'art. 26, ultimo comma, di detto regolamento è poi censurato
in quanto prescrive la maggioranza assoluta per la messa in stato di
accusa dei ministri, mentre si assume che tale aggravamento procedurale
valga soltanto per le accuse elevate nei riguardi del Capo dello Stato;
ritenuto altresì che nel presente giudizio ha spiegato intervento
il Presidente del consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
dello Stato;
che l'Avvocatura eccepisce in via preliminare l'inammissibilità
della questione, la quale investirebbe disposizioni, che non possono
venir applicate nel giudizio a quo, o che addirittura, dove le censure
di incostituzionalità riguardano previsioni del regolamento
parlamentare, devono ritenersi sottratte al sindacato della Corte;
che l'Avvocatura così deduce, nel merito, l'infondatezza della
questione: a) la disciplina in esame ha sostanzialmente modificato
quella in precedenza dettata dalla legge n. 20 del 1962, ai sensi della
quale la Commissione disponeva dei poteri del pubblico ministero
nell'istruzione e dello stesso giudice istruttore, mentre ora risulta
accentuata la sua fisionomia di organo referente, che può soltanto
archiviare le notizie manifestamente infondate o altrimenti riferire al
Parlamento, per le deliberazioni di sua competenza; b) l'aver previsto
il suddetto potere di archiviazione, a parte le cautele procedurali che
ne circondano l'esercizio, non urterebbe comunque contro l'art. 12
legge costituzionale n. 1 del 1953, dovendosi detta statuizione
intendere nel senso che essa prescriva l'intervento del Parlamento in
seduta comune solo nel caso in cui la Commissione abbia deciso per la
messa in stato d'accusa degli inquisiti; c) il parametro testé
richiamato non sarebbe offeso nemmeno dal disposto dell'art. 26 del
regolamento parlamentare, che per l'accusa dei ministri stabilisce il
requisito della maggioranza assoluta: l'invocata statuizione, di rango
costituzionale, consentirebbe, invero, la censurata soluzione
procedurale, del resto non preclusa dagli artt. 90 e 96 Cost.,
abilitando specificamente la fonte regolamentare a prevedere nella
specie l'adozione di qualsiasi maggioranza, anche aggravata;
considerato che occorre preliminarmente esaminare le eccezioni di
inammissibilità proposte dall'Avvocatura dello Stato;
che il giudice a quo denuncia norme afferenti alle attribuzioni
della Commissione inquirente e alle modalità del procedimento di messa
in stato di accusa dei ministri; epperò qualsiasi procedimento che, ai
fini di un eventuale giudizio di accusa, fosse instaurato avanti agli
organi parlamentari, sarebbe, diversamente da come si asserisce
nell'ordinanza di rinvio, del tutto autonomo da quello di cui conosoe
il Pretore di Genova;
che è allora evidente come nel giudizio a quo non possano trovare
applicazione le norme oggetto del presente giudizio;
che ciò basta ad escludere che la questione sia stata ritualmente
prospettata alla Corte, e quindi assorbe ogni altro rilievo dedotto, in
punto di ammissibilità, dall'Avvocatura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n.
170, e degli artt. 17,18 e 26 del relativo regolamento parlamentare, in
riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 legge cost. n. 1 dell'11
marzo 1953, sollevata dal Pretore di Genova con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte