Ordinanza n. 147/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/05/1984 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma
secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Locazione immobili urbani destinati ad esercizi di attività
professionale) promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1983 dalla
Corte di Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra
Galluppi Aldo ed altro e Colombo Giovambattista iscritta al n. 452 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 301 dell'anno 1983.
Visto l'atto di costituzione di Gallupi Aldo ed altro;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con l'ordinanza della Corte di Appello di Milano 4
febbraio 1983 è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41, secondo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, affermandosi che detta norma, nella parte in cui esclude che i
diritti di prelazione e di riscatto previsti dagli artt. 38, 39 e 40
della stessa legge siano applicabili alle locazioni concernenti
immobili urbani adibiti a studi professionali si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 Cost. per la ingiustificata discriminazione che così
verrebbe posta in essere a danno di tale categoria di locatari;
che nel presente giudizio si sono costituiti Galluppi Aldo e
Mucedola Luigi, aderendo alla tesi sostenuta nell'ordinanza di rinvio;
considerato che questione identica è già stata dichiarata non
fondata con la sentenza n. 128 del 1983;
che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano
indurre la Corte a discostarsi da tale decisione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrabile per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 41, secondo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza
della Corte di Appello di Milano emessa il 4 febbraio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA, ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte