Ordinanza n. 147/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 580/1967
- art. 36legge 580/1967
- art. 28legge 580/1967
usata come parametro
citata
- art. 32d.P.R. 278/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 36 della
legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e il
commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste
alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal
Pretore di Bari, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21
novembre 1984, questione di legittimità costituzionale degli artt.
27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la
lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e
delle paste alimentari);
che, secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la
messa in commercio della pasta "integrale" e pertanto - attesa la
utilità di detta pasta per la salute degli individui e della
collettività - violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione;
Considerato che, al contrario, la produzione e la messa in
commercio della pasta "integrale" sono consentite, previa
autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo
1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R.
30 maggio 1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del
1967;
che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo
riferimento alle norme denunciate;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580,
sollevata dal Pretore di Bari con ordinanza 21 novembre 1984 in
riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte