Ordinanza n. 147/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 64legge 689/1981
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 56legge 689/1981
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo
comma, in relazione all'art. 56 n. 3 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il
12 gennaio 1988 dal Magistrato di sorveglianza di Milano nel
procedimento relativo a Fogliardi Giuseppe, iscritta al n. 291 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che - nel corso dell'udienza avente ad oggetto la
determinazione delle modalità esecutive della sanzione sostitutiva
della libertà controllata applicata a Gagliardi Giuseppe, "impiegato
presso un istituto privato di vigilanza in qualità di guardia
particolare giurata" - il Magistrato di sorveglianza di Milano ha,
con ordinanza del 12 gennaio 1988, sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.
64, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
all'art. 56, primo comma, n. 3 della stessa legge, "nella parte in
cui non consente al magistrato di sorveglianza di disciplinare il
divieto di detenere armi in modo da non ostacolare il lavoro del
condannato cui sia stata applicata la sanzione sostitutiva della
libertà controllata";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
considerato che il giudice a quo tende ad un intervento che, da
un lato, coinvolgerebbe non soltanto il regime previsto per la
libertà controllata dall'art. 56, primo comma, n. 3 della legge 24
novembre 1981, n. 689, ma, più in generale, ogni altra situazione in
ordine alla quale le concrete modalità di esecuzione della sanzione
sostitutiva possano compromettere l'esercizio di diritti
costituzionalmente garantiti, e, dall'altro, comporterebbe la
necessità di prevedere esplicite esclusioni in relazione ai tipi di
reato per cui è stata pronunciata condanna, necessità riconosciuta
nella stessa ordinanza di rimessione, là dove si richiede che la
pronuncia di illegittimità non comprenda l'ipotesi in cui il reato
per il quale è stata applicata la sanzione sostitutiva "concerna in
alcun modo le armi";
che tutto ciò implica scelte discrezionali riservate al
legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 64, ultimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione
all'art. 56, primo comma, n. 3 della stessa legge, questione
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Magistrato di sorveglianza di Milano con ordinanza del 12 gennaio
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte