Ordinanza n. 147/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/04/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 26 ottobre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Cannavò
Claudio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 458, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella
parte in cui non prevede l'intervento del giudice nella scelta del
rito abbreviato, richiesto dalla difesa ed impedito dal dissenso del
P.M.";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che medesima questione è stata già esaminata da
questa Corte che, con sentenza n. 81 del 1991, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma,
del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che
il P.M., in caso di dissenso sia tenuto ad enunciarne le ragioni, e
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del P.M., possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice";
che di conseguenza la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 458, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 81 del 1991, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le
ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a
dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;
questione sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 20 marzo 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte