Ordinanza n. 147/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/04/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e
secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24
marzo 1992 dal Pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di
Gargiulo Gaetano, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di
Gargiulo Gaetano, al quale sono stati contestati i reati di
violazione di sigilli (art. 349 c. p.) e di costruzione abusiva in
zona sottoposta a vincolo (art. 20, lett. c, della legge n. 47 del
1985) il Pretore di Napoli, con ordinanza del 24 marzo 1992 (R.O. n.
477 del 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
81, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte concernente
il trattamento sanzionatorio del reato continuato;
che il giudice remittente rileva che chi deve rispondere della
sola contravvenzione urbanistica di cui all'art. 20, lett. c), della
legge n. 47 del 1985 potrà vedersi irrogata una pena detentiva
minima di 5 giorni di arresto e una pena pecuniaria minima di 30
milioni di lire di ammenda, e che, eseguite le dovute operazioni di
ragguaglio, neppure nei casi di abusi edilizi di trascurabile
entità, commessi da soggetti incensurati, all'imputato potrà essere
concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena,
mentre nei riguardi di chi, come nel caso di specie, non solo si
rende responsabile del reato di cui alla lett. c) dell'art. 20 della
legge n. 47, ma viola i sigilli apposti alla costruzione abusiva,
commettendo così anche il più grave delitto previsto dall'art. 349
del codice penale, unito dal vincolo della continuazione, non può
opporsi pregiudizialmente lo sbarramento invalicabile rappresentato
dall'entità della pena per escludere l'applicabilità del beneficio
della sospensione condizionale, con la conseguenza che è
astrattamente possibile per il giudice decidere se il reo sia
meritevole del beneficio in questione, mentre nel caso di violazione
della sola contravvenzione urbanistica risulta negata questa
possibilità;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, tale regime
sanzionatorio sarebbe irragionevole, dal momento che con la
disciplina della continuazione il legislatore ha inteso mitigare il
principio del cumulo materiale delle pene, mentre l'applicazione
dell'art. 81 del codice penale consente la concessione del beneficio
della sospensione condizionale anche quando il reato satellite è
punito con una pena minima edittale così elevata che, nella diversa
ipotesi di sola commissione del medesimo reato, lo stesso beneficio
non sarebbe concedibile, e che pertanto la norma impugnata appare
illegittima nella parte in cui non prevede che la pena complessiva da
irrogare per il reato continuato non possa essere inferiore a quella
prevista per il o i reati satelliti;
che, sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo,
nell'ordinanza si espone che nel caso in esame, sussistendo tutte le
condizioni di legge per riconoscere il vincolo della continuazione
tra i reati contestati e per concedere all'imputato il beneficio
della sospensione condizionale della pena, se non si sollevasse
questione dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dovrebbe farsi
un'applicazione della norma impugnata ingiustamente favorevole per
l'imputato;
che nel giudizio avanti alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
Considerato che la questione sollevata, ove fosse accolta,
determinerebbe come conseguenza un aggravamento del regime
sanzionatorio attualmente operante nei confronti dell'imputato nel
giudizio a quo, al quale sarebbe negato il beneficio della
sospensione condizionale della pena, la cui applicabilità nel caso
di specie è stata invece riconosciuta dal giudice remittente;
che nell'ord. n. 20 del 1993 questa Corte, giudicando su una
identica censura di costituzionalità della norma impugnata, ha
affermato che la questione sollevata "non si presenta rilevante ai
fini del giudizio a quo, per l'impossibilità che il richiesto
aggravamento di regime possa operare - in relazione al principio
sanzionato nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione - anche
nell'ambito di detto giudizio e nei confronti di un imputato già
riconosciuto dal giudice remittente in condizione di ottenere il
beneficio della sospensione condizionale della pena";
che nell'ordinanza di remissione non si adducono argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati e che, pertanto, la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte