Ordinanza n. 147/1995
Altra decisione · depositata il 04/05/1995 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46legge 47/1985
citata
- art. 47Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 2-quinquieslegge 564/1994
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823,
8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 (recte: 9 luglio 1987), n.
264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio
1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128, promosso con
ordinanza emessa il 18 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Giandomenici
Carolina ed altri iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Giandomenici
Carolina ed altri nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, la
Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, come modificato dai decreti-legge 9 dicembre
1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 (recte: 9
luglio 1987), n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n.
458, 12 gennaio 1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128;
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione - nel
prevedere l'onere, per il contribuente, al fine di conservare i
benefici di cui alla legge n. 118 del 1985 (così detti benefici
"prima casa"), di produrre, con cadenza annuale, entro 90 giorni da
quello in cui è stata presentata la domanda di sanatoria, copia del
provvedimento definitivo o, in mancanza di questo, una dichiarazione
del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione -
contrasterebbe con gli artt. 47, secondo comma, e 53 della
Costituzione;
che è intervenuto, nel giudizio, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione e rilevando,
nel contempo, che, con l'art. 2-quinquies, commi 11 e 12, del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la disposizione censurata è
stata modificata, onde sembra imporsi un nuovo esame sulla rilevanza
della questione di costituzionalità;
Considerato che, in effetti, il predetto art. 2-quinquies, commi
11 e 12, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nel sostituire,
tra l'altro, l'ultimo periodo del primo comma della disposizione
denunciata, ha previsto nuovi termini, ai fini della presentazione,
all'ufficio del registro, di copia del provvedimento definitivo di
sanatoria ovvero della presentazione, a richiesta dell'ufficio
stesso, di dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha
ancora ottenuto definizione, con effetti anche sulle liti in essere;
che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti
vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare
l'eventuale incidenza dello jus superveniens sul giudizio innanzi a
lui pendente, segnatamente sotto il profilo della perdurante
rilevanza o meno della sollevata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
primo grado di Massa Carrara.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte