Ordinanza n. 147/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 263-terd.P.R. 447/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma 7,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24
maggio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 febbraio 1995)
dal tribunale di Alessandria sulla richiesta di riesame proposta da
Carlo Mantelli, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 maggio 1994 (pervenuta alla
Corte costituzionale il 22 febbraio 1995) il tribunale di Alessandria
ha sollevato, in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, settimo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che
sulla richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura
coercitiva decide il tribunale del capoluogo della provincia nella
quale ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento,
anziché il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del
giudice che ha emesso il provvedimento;
che il dubbio di legittimità costituzionale è stato sollevato
nel corso di un procedimento di riesame dell'ordinanza con la quale
il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Casale
Monferrato aveva disposto la misura coercitiva della custodia
cautelare in carcere a carico dell'imputato;
che, secondo il giudice rimettente, l'attribuzione della
competenza al tribunale del capoluogo di provincia contrasterebbe con
il principio di buona amministrazione, stabilito dall'art. 97 della
Costituzione, sia perché dilaterebbe l'attività di tale tribunale,
rendendola quindi più difficoltosa, sia perché la necessità di
trasmettere gli atti da una sede giudiziaria all'altra ostacolerebbe
la rapidità del procedimento, che deve concludersi in termini
ristretti;
che la norma denunciata sarebbe inoltre irragionevole, giacché
atti emanati dallo stesso organo e di identico contenuto sarebbero
assoggettati ad una disciplina differenziata quanto al riesame: da
richiedere ad un giudice territoriale diverso, se emessi da un
tribunale non provinciale; da richiedere invece ad un giudice della
stessa sede, se emessi da un tribunale provinciale;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale investe la
competenza a decidere sulla richiesta di riesame, che l'art. 309,
settimo comma, del codice di procedura penale - mantenendo la
disciplina già prevista dall'art. 263-ter primo comma, del codice di
procedura penale abrogato - attribuisce al tribunale del capoluogo
della provincia in cui ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso il
provvedimento, mentre l'ordinanza di rimessione ritiene che la
competenza debba essere del tribunale nel cui circondario ha sede
l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata;
che il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, stabilito dall'art. 97 della Costituzione ed
invocato dal giudice rimettente, pur potendo riferirsi anche agli
organi dell'amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente
alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il
loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del
tutto estraneo alla materia dell'esercizio della funzione
giurisdizionale nel suo complesso e quindi ai criteri di ripartizione
delle competenze tra organi giudiziari (tra le molte, sentenza n. 313
del 1995; ordinanze n. 69 del 1996 e n. 257 del 1995);
che la scelta del legislatore di attribuire al tribunale del
capoluogo di provincia la competenza sul riesame dei provvedimenti
coercitivi, operata in base al bilanciamento tra l'esigenza di facile
accesso all'organo di controllo delle misure restrittive della
libertà personale e l'opportunità di evitare che vi possa essere
una eccessiva vicinanza tra giudice dell'impugnazione e giudice che
ha disposto la misura coercitiva, non appare irragionevole né,
quindi, determina disparità di trattamento, tenuto anche conto del
ristretto numero di giudici addetti al tribunale non provinciale e
dell'incompatibilità tra la partecipazione al giudizio di riesame ed
il successivo giudizio di merito (sentenza n. 131 del 1996);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 309, settimo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 3 della
Costituzione, dal tribunale di Alessandria con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte