Ordinanza n. 147/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 2001 dal giudice
di pace di Moncalvo, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie
speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione prefettizia con la quale si intimava il
pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa per
violazione delle norme del codice della strada, il giudice di pace di
Moncalvo, con ordinanza emessa il 21 aprile 2001, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui "concede alla pubblica amministrazione di
concludere il procedimento sanzionatorio-amministrativo in un termine
superiore a quello concesso al cittadino";
che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo si limita a
rilevare che esistono, nel caso sottoposto al suo esame, "validi
motivi" per ravvisare il contrasto della disposizione censurata con
gli indicati parametri costituzionali, in quanto l'art. 204, comma 2,
del nuovo codice della strada, consentendo alla pubblica
amministrazione di portare a termine il procedimento
sanzionatorio-amministrativo entro un termine più ampio di quello
concesso al cittadino, oltre a "non tener conto di quanto previsto
dalla Costituzione circa l'organizzazione degli uffici pubblici per
assicurarne il buon andamento e l'imparzialità", creerebbe una
disparità di trattamento e violerebbe "anche il diritto di difesa
consacrato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione stessa";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che il Giudice a quo omette di descrivere la
fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo
le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità
costituzionale della disposizione censurata;
che l'ordinanza del giudice di pace di Moncalvo è in altre
parole carente di motivazione sia in relazione alla rilevanza della
questione sollevata, sia in relazione alla sua non manifesta
infondatezza;
che la questione deve essere dichiarata, pertanto,
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 204, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Moncalvo con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte