Ordinanza n. 148/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 281/1963
- art. 24legge 399/1968
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della
legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del
commercio dei mangimi), modificato con l'art. 24 della legge 8 marzo
1968, n. 399, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1972 dal
pretore di Cavarzere nel procedimento penale a carico di Cestari Aldo,
iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice
relatore Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nel
procedimento penale a carico di Cestari Aldo - rinviato a giudizio per
aver venduto farina di erba medica risultata all'analisi non conforme
alle dichiarazioni - il pretore di Cavarzere ha sollevato d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24
Cost., dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla
"disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi",
successivamente modificato con l'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n.
399;
che ad avviso del giudice a quo la denunciata lesione del diritto
di difesa discende dal fatto che nella fase preliminare degli
accertamenti e dei rilievi tecnici di prelievo dei campioni - fase che
ritiene doversi comprendere "nel concetto di procedimento potendosi in
essa già profilare un indiziato" - le norme impugnate non assicurano
l'integrale applicabilità delle garanzie previste dagli artt. 78, 223,
390, 304 bis e seguenti del codice di procedura penale in sede di
indagini preliminari all'istruttoria, ma si limitano a prescrivere per
gli agenti soltanto l'obbligo di lasciare presso la ditta che detiene
la merce un campione a disposizione del produttore e di trasmettere al
medesimo copia del verbale di prelevamento.
Considerato che su un profilo di costituzionalità sostanzialmente
identico a quello ora prospettato la Corte ha già avuto occasione di
pronunciarsi allorché, in sede di esame della disciplina dettata dal
r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in legge 18 marzo 1926, n.
562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190), ha precisato
quale parte della complessa attività che la legge demanda alla
pubblica autorità, in tema di prelievo di campioni, di analisi e di
revisione di analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti
agrari, possa farsi rientrare nella nozione di quel "procedimento" nel
quale il secondo comma dell'art. 24 Cost. vuole sia garantita la difesa
come diritto inviolabile; (sent. 149 del 1969);
che riguardo allo specifico punto è stata fatta netta distinzione
tra atti inerenti al prelievo dei campioni e prima analisi - in ordine
ai quali si è escluso che possa operare il diritto di difesa essendo
essi espressione di una tipica attività amministrativa e quindi
rivolti a soggetti non ancora indiziati di reità - ed atti relativi
alla successiva fase di previsione per i quali, invece, viene in
discussione la garanzia della difesa in quanto posti in essere in un
momento in cui la precedente analisi abbia già dato esito sfavorevole
nei confronti di soggetto al quale è ormai addebitato un reato e che
perciò dev'essere messo in grado di difendersi;
che alla stregua delle predette statuizioni può essere
puntualmente risolta, nel senso della manifesta infondatezza, la
questione sollevata dal pretore di Cavarzere non essendovi dubbio che
gli atti riguardanti il prelievo dei campioni dei mangimi, cui fanno
riferimento le norme denunciate, attengono alla fase degli accertamenti
preliminari nella quale non v'è ragione che venga assicurato il
diritto alla difesa in quanto manca il presupposto necessario di un
indizio di reità;
che nell'ordinanza di rinvio non sono d'altronde svolti nuovi e
diversi argomenti che possano indurre la Corte a mutare i principi
enunciati nella ricordata sentenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281,
contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei
mangimi, modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399,
sollevata dal pretore di Cavarzere, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte