Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/05/1974 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 25legge 281/1963
  • art. 24legge 399/1968

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della

legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del

commercio dei mangimi), modificato con l'art. 24 della legge 8 marzo

1968, n. 399, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1972 dal

pretore di Cavarzere nel procedimento penale a carico di Cestari Aldo,

iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972.

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa nel

procedimento penale a carico di Cestari Aldo - rinviato a giudizio per

aver venduto farina di erba medica risultata all'analisi non conforme

alle dichiarazioni - il pretore di Cavarzere ha sollevato d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24

Cost., dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla

"disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi",

successivamente modificato con l'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n.

399;

che ad avviso del giudice a quo la denunciata lesione del diritto

di difesa discende dal fatto che nella fase preliminare degli

accertamenti e dei rilievi tecnici di prelievo dei campioni - fase che

ritiene doversi comprendere "nel concetto di procedimento potendosi in

essa già profilare un indiziato" - le norme impugnate non assicurano

l'integrale applicabilità delle garanzie previste dagli artt. 78, 223,

390, 304 bis e seguenti del codice di procedura penale in sede di

indagini preliminari all'istruttoria, ma si limitano a prescrivere per

gli agenti soltanto l'obbligo di lasciare presso la ditta che detiene

la merce un campione a disposizione del produttore e di trasmettere al

medesimo copia del verbale di prelevamento.

Considerato che su un profilo di costituzionalità sostanzialmente

identico a quello ora prospettato la Corte ha già avuto occasione di

pronunciarsi allorché, in sede di esame della disciplina dettata dal

r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (convertito in legge 18 marzo 1926, n.

562, e modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 190), ha precisato

quale parte della complessa attività che la legge demanda alla

pubblica autorità, in tema di prelievo di campioni, di analisi e di

revisione di analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti

agrari, possa farsi rientrare nella nozione di quel "procedimento" nel

quale il secondo comma dell'art. 24 Cost. vuole sia garantita la difesa

come diritto inviolabile; (sent. 149 del 1969);

che riguardo allo specifico punto è stata fatta netta distinzione

tra atti inerenti al prelievo dei campioni e prima analisi - in ordine

ai quali si è escluso che possa operare il diritto di difesa essendo

essi espressione di una tipica attività amministrativa e quindi

rivolti a soggetti non ancora indiziati di reità - ed atti relativi

alla successiva fase di previsione per i quali, invece, viene in

discussione la garanzia della difesa in quanto posti in essere in un

momento in cui la precedente analisi abbia già dato esito sfavorevole

nei confronti di soggetto al quale è ormai addebitato un reato e che

perciò dev'essere messo in grado di difendersi;

che alla stregua delle predette statuizioni può essere

puntualmente risolta, nel senso della manifesta infondatezza, la

questione sollevata dal pretore di Cavarzere non essendovi dubbio che

gli atti riguardanti il prelievo dei campioni dei mangimi, cui fanno

riferimento le norme denunciate, attengono alla fase degli accertamenti

preliminari nella quale non v'è ragione che venga assicurato il

diritto alla difesa in quanto manca il presupposto necessario di un

indizio di reità;

che nell'ordinanza di rinvio non sono d'altronde svolti nuovi e

diversi argomenti che possano indurre la Corte a mutare i principi

enunciati nella ricordata sentenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 della legge 15 febbraio 1963, n. 281,

contenente la disciplina della preparazione e del commercio dei

mangimi, modificato dall'art. 24 della legge 8 marzo 1968, n. 399,

sollevata dal pretore di Cavarzere, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte