Ordinanza n. 148/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1985 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Catania sul ricorso proposto
da Caruso Giuseppe e l'Ufficio del Registro di Catania, iscritta al
n. 421 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Caruso
Giuseppe ed avente ad oggetto il pagamento di una pena pecuniaria per
ritardata dichiarazione di successione, la Commissione tributaria di
primo grado di Catania con ordinanza del 28 ottobre 1985, pervenuta a
questa Corte il 13 luglio 1988 (r.o. n. 421 del 1988), ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle
successioni e donazioni), sotto due distinti profili, e precisamente:
a) nella parte in cui, non prevedendo, ai fini della
tempestività della dichiarazione di successione inviata per posta,
l'equiparazione della data di spedizione alla data di presentazione
diretta all'Ufficio competente a riceverla, si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione;
b) nonché nella parte in cui, fissando la decorrenza del
termine (per la presentazione della denuncia di successione) al
momento in cui si verifica il fatto oggettivo del decesso, senza
tenere in alcun conto l'effettiva conoscenza di tale evento da parte
degli eredi, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione;
che non si è costituita la parte, né ha svolto intervento
l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che, in relazione al primo dei profili prospettati, la
Commissione remittente non esprime alcun apprezzamento circa il
requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a rinviare
alle ragioni al riguardo espresse da altro giudice a quo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile, in quanto - come ha più volte affermato questa Corte
(vedi da ultimo ord. n. 511 del 1987) - gli elementi che sostengono
l'ordinanza di rimessione devono risultare dal contesto della
motivazione dell'ordinanza stessa e non possono essere indicati
nemmeno per relationem;
che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione
al secondo dei profili della lamentata illegittimità costituzionale,
in quanto, essendo l'ordinanza del tutto immotivata circa il
requisito della non manifesta infondatezza, il precetto dell'art. 23,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, risulta, anche in
questo caso, eluso.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria di primo grado di Catania con ordinanza in
data 28 ottobre 1985 (r.o. n. 421 del 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte