Ordinanza n. 148/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1998 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 274Codice di procedura penale
- art. 276Codice di procedura penale
- art. 5Codice di procedura penale
- art. 3legge 332/1995
- art. 274legge 152/1991
- art. 381legge 152/1991
- art. 3legge 152/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1,
lettera c), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 2 agosto 1997 dal pretore di Pescara nel procedimento
penale a carico di P.S., iscritta al n. 723 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il pretore di Pescara, nel corso dell'udienza per la
convalida dell'arresto di persona imputata del delitto di evasione
per essersi allontanato dal luogo ove si trovava agli arresti
domiciliari, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui "non
prevede che il limite all'applicazione delle misure di custodia
cautelare contenuto nell'ultimo periodo di tale disposizione non si
applichi nei casi in cui la decisione sulla misura cautelare abbia
luogo in sede di convalida dell'arresto";
che il giudice rimettente, richiamato l'indirizzo
giurisprudenziale secondo cui il limite edittale stabilito dall'art.
274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. per l'applicazione delle
misure di custodia cautelare (limite introdotto dall'art. 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 332) opera anche in sede di convalida
dell'arresto, ritiene che tale disciplina si ponga in contrasto con
il principio di ragionevolezza: da un lato, infatti, quando il
giudice procede alla convalida dell'arresto per uno dei reati per i
quali l'art. 381, comma 2, cod. proc. pen. consente l'arresto
facoltativo in flagranza, l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen. deroga
ai limiti edittali di pena stabiliti dall'art. 280 cod. proc. pen.
per l'applicazione delle misure coercitive; dall'altro l'art. 274,
comma 1, lettera c), cod. proc. pen. preclude l'applicazione delle
misure di custodia cautelare se la pena edittale dei delitti della
stessa specie è inferiore ai limiti ivi previsti;
che il rimettente precisa che la disciplina risultante dal
combinato disposto degli artt. 274, comma 1, lettera c), 381, comma
2, e 391, comma 5, cod. proc. pen. è applicabile anche al delitto di
evasione in forza dell'art. 3 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (tale
norma, infatti, nel comma 1 consente di arrestare anche fuori del
caso di flagranza chi ha posto in essere una condotta punibile a
titolo di evasione e nel comma 2 stabilisce che nell'udienza di
convalida può essere disposta l'applicazione di misure coercitive al
di sotto dei limiti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen.);
che, in particolare, il rimettente lamenta l'incongruenza della
disciplina impugnata, sino al limite della irragionevolezza, a causa
dello "sbilanciamento di potestà coercitiva dalla parte della
polizia giudiziaria", alla quale nei casi in esame è consentito di
privare il soggetto della libertà personale operando l'arresto,
mentre al giudice è preclusa la possibilità di applicare misure
custodiali;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
che l'Avvocatura dello Stato pone in rilievo, da un lato, il
diverso fondamento delle condizioni di applicabilità delle misure
cautelari, tra cui rientrano i limiti edittali della pena, e delle
esigenze cautelari, che attengono alla prognosi in concreto di
pericolosità del soggetto; dall'altro sottolinea che in caso di
evasione di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è
prevista la possibilità di disporre la custodia in carcere e che,
comunque, la misura custodiale potrebbe essere applicata sulla base
di altra esigenza cautelare, quale il pericolo di fuga, per cui non
opera il limite previsto dall'art. 274, comma 1, lettera c), cod.
proc. pen.
Considerato che, con riferimento alle condizioni di applicabilità
delle misure coercitive, l'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., al
fine di coordinare la facoltà di procedere all'arresto in flagranza
con la possibilità di disporre in sede di convalida misure
coercitive, stabilisce che, quando l'arresto è stato eseguito per
uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., le
misure coercitive possono essere disposte anche al di fuori dei
limiti edittali di pena stabiliti dall'art. 280 cod. proc. pen;
che tale deroga è stata estesa dall'art. 3 del d.-l. n. 152 del
1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, all'ipotesi
dell'arresto per il delitto di evasione, anche fuori della flagranza;
che sul diverso terreno delle esigenze cautelari l'art. 274,
comma 1, lettera c), cod. proc. pen. stabilisce che le misure di
custodia cautelare (con riferimento, quindi, alla custodia cautelare
in carcere, agli arresti domiciliari e alla custodia cautelare in
luogo di cura) sono disposte - quando sussiste il pericolo di
reiterazione di delitti della stessa specie - soltanto se si tratta
di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni;
che tale assetto normativo non determina peraltro alcuna lesione
del principio di ragionevolezza, ma è una conseguenza della scelta
di mantenere distinta, anche in ossequio al principio del favor
libertatis, la condizione generale di applicabilità delle misure
coercitive riferita alla misura edittale della pena, in quanto tale
verificabile in astratto, dall'accertamento in concreto circa la
sussistenza delle esigenze cautelari;
che, infatti, la deroga prevista dall'art. 391, comma 5, cod.
proc. pen. non comporta, da un punto di vista di razionalità del
sistema, che in tali ipotesi si debba derogare anche alla disciplina
delle esigenze cautelari, operanti sul diverso terreno di una
valutazione della sussistenza in concreto delle situazioni di
pericolo che giustificano l'imposizione della misura cautelare;
che tale conclusione è avvalorata dall'autonomia concettuale e
funzionale tra convalida dell'arresto e applicazione delle misure
cautelari e dalle diverse finalità rispettivamente perseguite dai
due istituti (vedi al riguardo sentenza n. 4 del 1994);
che l'arresto in flagranza per taluno dei delitti previsti
dall'art. 381, comma 2, cod. proc. pen. funge quindi da condizione
necessaria per l'applicazione di misure coercitive al di fuori dei
limiti edittali di pena stabiliti dall'art. 280 cod. proc. pen., ma
di per sé non sufficiente a legittimare l'applicazione in concreto
delle misure;
che inoltre, in linea generale, non può escludersi che, nei
confronti di alcuno dei reati per cui l'art. 381, comma 2, cod. proc.
pen. consente l'arresto facoltativo in flagranza, sia in concreto
possibile tenere conto dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274,
comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (il pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie potrebbe infatti riguardare delitti più
gravi di quelli per cui si procede, puniti con la pena della
reclusione non inferiore a quattro anni);
che, infine, le misure di custodia cautelare potrebbero essere
adottate, sussistendone i presupposti, anche sulla base di altra
esigenza cautelare, prevista nelle lettere a) o b) della medesima
norma, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c), evidentemente
diverse da quella relativa al pericolo di reiterazione di reati della
stessa specie;
che, per altro verso, l'art. 276 cod. proc. pen. attribuisce
comunque al giudice, in caso di trasgressione alle prescrizioni
inerenti a una misura cautelare, il potere di sostituire la misura
con altra più grave e, quindi, di disporre la custodia in carcere;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera c), del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Pescara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte