Ordinanza n. 148/2000
Altra decisione · depositata il 19/05/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47d.lgs. 507/1993
usata come parametro
citata
- art. 4legge 421/1992
- art. 31legge 448/1998
- art. 17legge 127/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
locale), promossi con ordinanze emesse il 6 marzo 1998 (n. 6
ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano, il
18 dicembre e il 18 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria di
primo grado di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 486, 487, 488,
489, 490, 491, 602 e 605 del registro ordinanze 1999 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 e n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con sei distinte ordinanze di analogo tenore,
emesse tutte in data 6 marzo 1998 (r.o. nn. 486, 487, 488, 489, 490 e
491 del 1999), la Commissione tributaria provinciale di Oristano ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino della finanza locale);
che tutti i giudizi a quibus sono stati promossi dall'ENEL
S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Gestor
S.p.A., concessionaria del servizio riscossioni tributi dei comuni di
Oristano, Mogoro e Marrubiu, con i quali è stata determinata la
tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per gli anni
1995 e 1996;
che, secondo il rimettente, le disposizioni denunciate,
aventi ad oggetto i criteri di determinazione della tassa per
l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, si porrebbero in
contrasto con "l'art. 76, primo comma", della Costituzione, non
essendo stato rispettato alcuno dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, che,
all'art. 4, comma 4 (rectius: art. 4, comma 4, lettera b numero 1),
prevedeva che il legislatore delegato, per quanto riguarda gli spazi
e le aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province,
dovesse:
1) realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio
economico ritraibile;
2) ripartire i comuni in non più di cinque classi;
3) apportare, per quanto riguarda le occupazioni permanenti,
variazioni in aumento non superiori al 50% delle misure massime della
tassazione vigente;
che con due distinte ordinanze, di identico contenuto, emesse
rispettivamente il 18 dicembre 1998 (r.o. n. 602 del 1999) ed il
18 ottobre 1998 (r.o. n. 605 del 1999), anche la Commissione
tributaria di primo grado di Trento ha sollevato analoga questione di
legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni, per
"violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione";
che i giudizi a quibus sono stati promossi dall'ENEL S.p.A.
avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva determinata,
per gli anni 1995 e 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed
aree pubbliche della Provincia Autonoma di Trento;
che, secondo il rimettente, il legislatore delegato avrebbe
"inspiegabilmente ed immotivatamente" ritenuto di poter disciplinare,
in assoluta libertà e completa autonomia, la fattispecie delle
occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, prescindendo dai
criteri dettati dalla legge di delega n. 421 del 1992 all'art. 4,
comma 4, numero 1 (rectius: art. 4, comma 4, lettera b numero 1) ed
omettendo "di dividere i comuni in classi, di considerare il
beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo
della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione
precedentemente in vigore";
che, in tutti i giudizi, con esclusione di quello di cui al
r.o. n. 605 del 1999, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso perché la Corte ordini la restituzione
degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti, alla luce dello
jus superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come già deciso con ordinanze nn. 120 e
290 del 1999 su analoghe questioni di costituzionalità.
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto identiche questioni,
vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;
che, successivamente alle ordinanze in epigrafe, il
legislatore, intervenendo nella materia oggetto dei dubbi di
costituzionalità sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente
con l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i
comuni e le province possano, "per i rapporti non conclusi, inerenti
alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", disporre,
con propria deliberazione, "anche con effetto retroattivo", le
agevolazioni contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge
15 maggio 1997, n. 127, "nonché determinare criteri e modalità di
definizione agevolata";
che pertanto - come già, del resto, disposto da questa Corte
(ordinanze nn. 120 e 290 del 1999) in occasione di analoghi incidenti
di costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47 del decreto
legislativo n. 507 del 1993 - occorre ordinare, alla luce del
menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma che
prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi,
la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché valutino la
persistente rilevanza delle proposte questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle
Commissioni tributarie provinciali rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte