Ordinanza n. 148/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/05/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 23legge 47/1985
- art. 24legge 47/1985
- art. 25legge 47/1985
- art. 1legge 8/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della legge della Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti
per l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei
programmi comunitari ed alla rea-lizzazione di opere pubbliche
realizzate dallo Stato e amministrazioni centrali), promossi con
ordinanze emesse il 25 agosto ed il 13 ottobre 1999 dal Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sui
ricorsi proposti da Pagano Alessandro ed altri contro il comune di
Lizzano ed altro e da Proto Maria Giuseppa contro il comune di Oria,
iscritte al n. 718 del registro ordinanze 1999 e al n. 212 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 2 e 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Pagano Alessandro ed altri e di
Proto Maria Giuseppa, nonché l'atto di intervento della Regione
Puglia.
Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 2001 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Gabriella Spata per Pagano Alessandro ed
altri, Giovanni Pellegrino per Proto Maria Giuseppa e l'avvocato
Pietro Quinto per la Regione Puglia.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia,
sezione di Lecce, giudicando sul ricorso proposto avverso
l'annullamento di tutti gli atti del procedimento ablatorio
finalizzato alla realizzazione di un parcheggio nel comune di
Lizzano, ha sollevato, con una prima ordinanza 4 novembre 1998 -
25 agosto 1999, depositata il 13 settembre 1999, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della
Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per
l'accelerazione della procedure connesse all'attuazione dei programmi
comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo
Stato e amministrazioni centrali), assumendo che la norma stessa si
porrebbe in contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 della Costituzione
(r.o. n. 718 del 1999);
che, secondo l'assunto del giudice a quo la disposizione
denunciata produrrebbe l'effetto di un'autolimitazione, con propria
legge, di parte delle funzioni spettanti alla regione in materia
urbanistica, in quanto questa rinuncerebbe alla potestà di
approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti
predisposte dai comuni;
che tale dismissione di potestà contrasterebbe con i
principi della legislazione statale in materia, ai quali la
legislazione regionale deve attenersi per effetto del combinato
disposto degli artt. 117 e 118 della Costituzione, che riconoscono
alle regioni competenze legislative anche in materia urbanistica, nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché la spettanza alle
medesime delle funzioni amministrative nelle materie elencate nel
citato art. 117 della Costituzione;
che il giudice rimettente, richiamati i principi generali
nella materia urbanistica, cui il legislatore regionale deve
attenersi, e la relativa normativa statale in materia, fino alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47 [in particolare, gli artt. 23, 24, 25,
lettera c) e 29, lettera d)], ritiene che detti principi sarebbero
incompatibili con la totale dismissione della potestà di cui
all'impugnata norma; inoltre si riporta alla giurisprudenza
costituzionale, secondo cui è principio fondamentale della
legislazione statale l'attribuzione al sistema regione-comune della
funzione di disciplinare l'uso del territorio attraverso gli
strumenti di pianificazione urbanistica;
che la rinuncia, da parte della regione, alla potestà di cui
si discute recherebbe - sempre ad avviso del tribunale amministrativo
regionale - un vulnus all'art. 97 della Costituzione, per contrasto
con il principio del buon andamento dell'amministrazione, in quanto
sarebbe consentita una disciplina del territorio comunale svincolata
da quella del territorio di comuni finitimi o addirittura dalla
disciplina della più ampia zona geografica in cui il comune
interessato si colloca;
che nel predetto giudizio (r.o. n. 718 del 1999) sono
intervenute le parti ricorrenti le quali, premesso che la norma
impugnata è stata parzialmente modificata dall'art. 1 della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 8, norma, comunque, intervenuta
successivamente alla proposizione del ricorso ed alla camera di
consiglio del 4 novembre 1998 in cui lo stesso è stato deciso, hanno
svolto argomentazioni adesive a quelle riferite nell'ordinanza di
rimessione;
che nel giudizio è intervenuta la Regione Puglia la quale ha
eccepito, in via preliminare, la inammissibilità o la
improcedibilità della questione, sul rilievo che nel tempo
intercorso tra le due camere di consiglio (4 novembre 1998 -
25 agosto 1999) in cui è stata adottata la decisione di rimettere la
questione alla Corte costituzionale, essa regione ha emanato una
modifica legislativa alla normativa impugnata (art. 1 della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 8), a sua volta poi del tutto abrogata
dalla legge regionale 25 settembre 2000, n. 14, concludendo, poi nel
merito, per la infondatezza della questione;
che, in prossimità della data fissata per la pubblica
udienza, le parti private nel giudizio a quo hanno depositato una
memoria fuori termine;
che analoga questione di legittimità costituzionale è stata
sollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 13 ottobre 1999 - 29 gennaio
2000, sulla base di argomentazioni simili a quelle sopra riferite
(r.o. n. 212 del 2000);
che nel giudizio introdotto con l'ordinanza da ultimo citata
è intervenuta la parte privata nel giudizio a quo che ha svolto
argomentazioni adesive a quelle sopra riportate;
che, nell'imminenza della data fissata per la pubblica
udienza, la Regione Puglia ha depositato una memoria in cui ribadisce
le conclusioni già rassegnate.
Considerato che, stante la identità delle questioni sollevate
dalle due ordinanze del Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, sezione di Lecce, può essere disposta la riunione dei
giudizi avanti a questa Corte, al fine di una decisione con unica
ordinanza;
che, in epoca successiva alle date dell'udienza di
discussione della causa avanti al giudice a quo e del deposito della
prima ordinanza di rimessione (ordinanza 4 novembre 1998 - 25 agosto
1999, depositata il 13 settembre 1999: r.o. n. 718 del 1999), è
stata approvata e pubblicata la legge della Regione Puglia
25 settembre 2000, n. 14 (Abrogazione della legge regionale
20 gennaio 1998, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni),
contenente l'abrogazione della norma denunciata ed una disposizione
transitoria di salvezza di taluni procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della stessa legge regionale (26 settembre 2000, il
giorno stesso della pubblicazione, in Bollettino Ufficiale
26 settembre 2000, supplemento n. 115, a seguito della clausola di
dichiarazione di urgenza);
che, peraltro, la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, era
stata modificata dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1999, n. 8,
anche questo abrogato dall'art. 1 della legge regionale n. 14 del
2000;
che si rende, necessaria, pertanto, la restituzione degli
atti al giudice rimettente, spettando a lui di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fa riferimento
l'anzidetta ordinanza di rimessione, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo;
che, per quanto riguarda la seconda ordinanza [13 ottobre
1999 depositata il 29 gennaio 2000 (r.o. n. 212 del 2000)],
nonostante le modifiche e la abrogazione della norma denunciata siano
tutte anteriori al deposito della medesima, in essa non vi è alcun
cenno del mutamento del quadro normativo di cui si è detto, con
conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto
questi profili;
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibilità della questione sollevata da quest'ultima ordinanza
(r.o. n. 212 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti relativi all'ordinanza
25 agosto-13 settembre 1999 (r.o. n. 718 del 1999) al Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della
Regione Puglia 20 gennaio 1998, n. 3 (Norme urgenti per
l'accelerazione delle procedure connesse all'attuazione dei programmi
comunitari ed alla realizzazione di opere pubbliche realizzate dallo
Stato e amministrazioni centrali), sollevata, in riferimento agli
artt. 117, 118 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza 13 ottobre
1999-29 gennaio 2000 (r.o. n. 212 del 2000) indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte