Ordinanza n. 148/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 13Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 14d.P.R. 394/1999
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 3,
4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286), promossi con ordinanze emesse il 20 dicembre 2000 (n. 2
ordinanze), il 2 aprile 2001 (n. 8 ordinanze) e il 31 marzo 2001
(n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, rispettivamente iscritte al n. 343; n. 344; dal n. 567
al n. 574; e dal n. 767 al n. 772 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, n. 32 e
n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con due ordinanze in data 20 dicembre 2000 (r.o.
n. 343 e n. 344 del 2001), con otto ordinanze in data 2 aprile 2001
(r.o. da n. 567 a n. 574 del 2001) e con sei ordinanze in data
31 marzo 2001 (r.o. da n. 767 a n. 772 del 2001), tutte di analogo
contenuto, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha
sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non
prevede che la durata del trattenimento dello straniero nei centri di
permanenza temporanea ed assistenza sia stabilita con provvedimento
motivato dall'autorità giudiziaria;
che con le stesse ordinanze il Tribunale di Milano ha
sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale anche dell'art. 14, comma 3, del
medesimo decreto legislativo e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella parte in cui
non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di
fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento
amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della
comunicazione al giudice dell'inizio della misura";
che, quanto alla prima delle questioni sollevate, i
remittenti assumono che le disposizioni censurate, che prevedono la
convalida del trattenimento, stabilendo che essa "comporta" la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni,
contrasterebbero con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione, in
quanto non consentirebbero al giudice della convalida di determinare
"il tempo strettamente necessario" per il compimento delle attività
indicate al comma 1 del medesimo art. 14 (soccorso allo straniero;
accertamenti sulla sua identità o nazionalità; acquisizione di
documenti per il viaggio; reperimento del vettore) e affiderebbero
alla autorità amministrativa la scelta del momento in cui è
possibile eseguire l'espulsione, rimettendo al questore la concreta
determinazione della durata del trattenimento;
che, quanto alla censura che investe l'art. 14, comma 3, del
testo unico sull'immigrazione e l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999,
nella parte in cui omettono di imporre al questore, contestualmente
alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della
convalida, di provvedere ad informare dell'inizio del trattenimento
il difensore di fiducia, eventualmente nominato dallo straniero, o
quello di ufficio, desumibile dagli appositi elenchi, i giudici
remittenti ne denunciano il contrasto con l'art. 24 della
Costituzione, lamentando che la non tempestività dell'avviso al
difensore menomerebbe le possibilità di difesa della persona
trattenuta;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
inammissibili o non fondate;
che, nell'imminenza della camera di consiglio, la difesa
erariale ha depositato memorie, con le quali, rilevato che la prima
questione di legittimità costituzionale è già stata risolta da
questa Corte con la sentenza n. 105 del 2001, insiste per la
declaratoria di manifesta infondatezza, e ad analoga conclusione
perviene anche in riferimento alla questione sollevata sull'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, mentre sollecita
una dichiarazione di inammissibilità dell'ulteriore questione avente
ad oggetto l'art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, in quanto l'atto nel
quale è contenuta la disposizione denunciata sarebbe privo della
forza di legge.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni,
sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che la prima delle questioni sollevate, che investe l'art.
14, commi 1, 4, e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento dello
straniero nei centri di permanenza temporanea ed assistenza sia
stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, è
stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 105
del 2001 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 385 del 2001;
che i remittenti non adducono profili ed argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati in precedenza o, comunque, tali da
indurre questa Corte a rivedere il proprio orientamento, sicché
anche la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;
che la seconda questione riguarda l'art. 14, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998 e l'art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999, i quali, nella prospettazione dei remittenti,
violerebbero l'art. 24 della Costituzione, poiché, non prevedendo
l'obbligo per il questore di dare avviso al difensore dello straniero
contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del
trattenimento, impedirebbero alla persona trattenuta di approntare
una adeguata difesa;
che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999 è inammissibile, trattandosi di disposizione
contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge;
che la questione sollevata sull'art. 14, comma 3, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 è stata dichiarata manifestamente
infondata da questa Corte con la citata ordinanza n. 385 del 2001 e
non sono stati addotti profili ed argomenti nuovi rispetto a quelli
già esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) sollevata, in riferimento all'art. 13, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del medesimo
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento
all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in
composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
3) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999,
n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano,
in composizione monocratica, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte