Ordinanza n. 149/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/11/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d.l. 1404/1934
- art. 9r.d. 1404/1934
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) 27 ottobre 1962 del giudice istruttore del Tribunale di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Arancio Rosario ed
altri, iscritta al n. 20 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 2 febbraio 1963;
2) 19 dicembre 1962 del Pretore di Spezzano della Sila nel
procedimento penale a carico di Mangone Pasquale ed altri, iscritta al
n. 24 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38 del 9 febbraio 1963;
3) 29 ottobre 1962 del Pretore di Palermo nel procedimento penale a
carico di Nigri Maria Teresa, iscritta al n. 25 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 9
febbraio 1963;
4) 27 ottobre 1962 del Pretore di Stradella nel procedimento penale
a carico di Lorusso Vincenzo ed altre, iscritta al n. 35 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 53 del 23 febbraio 1963;
5) 18 gennaio 1963 del Tribunale di Novara nel procedimento penale
a carico di Ferruglio Romeo ed altro, iscritta al n. 38 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 60 del 2 marzo 1963;
6) 1 dicembre 1962 del Tribunale di Palermo nel procedimento penale
a carico di Romano Vincenzo ed altri, iscritta al n. 67 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 94 del 6 aprile 1963;
7) 23 febbraio 1963 del Tribunale di Messina nel procedimento
penale a carico di Fenghi Giovanni ed altri, iscritta al n. 73 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 107 del 20 aprile 1963;
8) 15 marzo 1963 del Pretore di Siena nel procedimento penale a
carico di Bechi Bruno ed altri, iscritta al n. 77 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 107 del 20 aprile 1963;
9) 18 marzo 1963 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a
carico di Rifugi Walter ed altri, iscritta al n. 81 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 132 del 18 maggio 1963;
10) 8 marzo 1963 del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel
procedimento penale a carico di Marchetta Giovanni ed altro, iscritta
al n. 85 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 125 dell'11 maggio 1963;
11) 25 marzo 1963 del Pretore di Treviso nel procedimento penale a
carico di Dal Fabbro Pietro ed altro, iscritta al n. 86 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 125 dell'11 maggio 1963;
12) 14 dicembre 1962 del Tribunale di Rieti nel procedimento penale
a carico di Valzano Gerardo ed altro, iscritta al n. 94 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 138 del 25 maggio 1963;
13) 5 aprile 1963 del Tribunale di Rieti nel procedimento penale a
carico di Di Brigida Domenico ed altro, iscritta al n. 95 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 138 del 25 maggio 1963;
14) 16 aprile 1963 del Tribunale di Potenza nel procedimento penale
a carico di Carbone Carlo ed altri, iscritta al n. 97 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 132 del 18 maggio 1963;
15) 15 marzo 1963 del Pretore di Andria nel procedimento penale a
carico di Rella Riccardo ed altro, iscritta al n. 101 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 1 giugno 1963;
16) 13 marzo 1963 della Corte di assise di Treviso nel procedimento
penale a carico di Gabrielli Fioravante ed altri, iscritta al n. 107
del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 145 del 1 giugno 1963;
17) 14 dicembre 1962 del Pretore di Milano nel procedimento penale
a carico di Bruschi Luciano ed altri, iscritta al n. 109 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 145 del 1 giugno 1963;
18) 25 marzo 1963 del Tribunale di Lecco nel procedimento penale a
carico di Aldeghi Bruno Eliseo ed altri, iscritta al n. 112 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 153 dell'8 giugno 1963;
19) 23 novembre 1962 del Pretore di Palermo nel procedimento penale
a carico di Balsano Rosa ed altra, iscritta al n. 120 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 180 del 6 luglio 1963;
20) 23 novembre 1962 del Pretore di Palermo nel procedimento penale
a carico di Mattiolo Franca ed altro, iscritta al n. 121 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 180 del 6 luglio 1963;
21) 4 marzo 1963 del Tribunale di Lecco nel procedimento penale a
carico di Saporito Giuseppe ed altri, iscritta al n. 122 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 187 del 13 luglio 1963;
22) 22 maggio 1963 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale
a carico di Fatai Roberto ed altri, iscritta al n. 123 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 180 del 6 luglio 1963;
23) 19 aprile 1963 del Pretore di Palermo nel procedimento penale a
carico di Carovana Giuseppe ed altro, iscritta al n. 125 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 180 del 6 luglio 1963;
24) 21 maggio 1963 del Pretore di Grosseto nel procedimento penale
a carico di Garosi Secondo, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze
1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del
6 luglio 1963;
25) 8 aprile 1963 del Tribunale di Teramo nel procedimento penale a
carico di Mazza Dino ed altri, iscritta al n. 130 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 180 del 6 luglio 1963;
26) 8 aprile 1963 del Tribunale di Teramo nel procedimento penale a
carico di Falsetti Camillo ed altri, iscritta al n. 131 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 187 del 13 luglio 1963.
Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, con tutte le ordinanze suddette, è stata o
esplicitamente o sostanzialmente proposta, con riferimento all'art. 25
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
9, comma secondo (o primo capoverso) del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404,
il quale concede al Procuratore generale della Corte di appello la
facoltà di disporre che a carico di imputati minorenni si proceda
separatamente dai coimputati maggiorenni;
Considerato, infatti, che nel dispositivo dell'ordinanza n. 97
erroneamente viene fatto riferimento soltanto all'ultimo comma (che è
il terzo) dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, che non
contiene una determinazione autonoma, in quanto nel contesto appare
invece rilevato che la facoltà del Procuratore generale impedisce "di
determinare preventivamente il giudice competente, in violazione del
diritto del cittadino alla certezza preventiva del giudice che la
Costituzione intende garantire";
che malgrado la generica indicazione dell'art. 9 del R.D. 20
luglio 1934, n. 1404, contenuta nelle ordinanze nn. 81 e 107,
chiaramente si deduce dalla motivazione che il giudicante si è
riferito non all'art. 9 nel suo complesso, ma al secondo comma, ultima
parte, di esso, in quanto la prima ordinanza rileva che l'art. 9
citato, con le alternative previstevi, pregiudica il diritto del
cittadino alla anticipata non dubbia conoscenza del giudice competente
e la seconda fa riferimento alla facoltà di stralcio del Procuratore
generale;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 130 del 13 luglio
1963, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale del secondo
comma dell'art. 9 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, nella parte in cui,
fino a quando non sia per la prima volta aperto il dibattimento, si dà
facoltà al Procuratore generale della Corte di appello di deliberare,
con provvedimento insindacabile, che nei casi in cui sono coimputati
maggiori e minori dei diciotto anni si proceda separatamente a carico
dei primi;
Considerato che, per effetto di tale sentenza, la indicata
disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 della
Costituzione), e non può avere applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11
marzo 1953, n. 87);
Considerato che, con l'ordinanza n. 77, è stata proposta anche
questione di legittimità costituzionale del secondo capoverso
dell'art. 9 predetto e che la ricordata sentenza n. 130, nel suo
dispositivo, fa esplicita citazione del suo contenuto comprendendolo
nella illegittimità da essa dichiarata;
Considerato che, con le ordinanze nn. 25, 86, 111, 129, 130 e 131,
è stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
comma secondo, ultima parte, pure in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, e che la questione deve ritenersi assorbita dalla
dichiarazione di illegittimità pronunziata per violazione di altro
articolo della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
sollevata come in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
ECLI:IT:COST:1963:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte