Ordinanza n. 149/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76d.P.R. 162/1965
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 2legge 991/1964
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del
d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi
nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre 1982 dal Tribunale di Matera nel
procedimento penale a carico di Vergara Cosimo, iscritta al n. 940 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 149 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal Tribunale di Ravenna nel
procedimento penale a carico di Pasi Giorgio, iscritta al n. 39 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 170 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il Tribunale di Matera, con ordinanza in data 10
novembre 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti);
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente
sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c. d. "industriale",
"sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o
vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di
zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità
organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo
stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di
diversa gravità, violando il principio razionale di adeguatezza della
pena al fatto;
b) in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto nel vietare in modo
assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di
sostanze zuccherine, non si è uniformato ai criteri imposti dall'art.
2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si
imponeva al Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina
legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica
Europea e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola
comune;
che questione identica a quella indicata sub a) è stata sollevata
altresì dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 4 ottobre 1982;
considerato che il Tribunale di Ravenna, omesso ogni accenno ai
fatti di causa, non ha svolto la benché minima motivazione in punto di
rilevanza, limitandosi ad affermare apoditticamente che "ovviamente la
questione è rilevante ai fini della decisione della presente causa";
che la questione in tali termini sollevata, in linea col costante
indirizzo di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile;
che entrambe le questioni di legittimità costituzionale sollevate
dal Tribunale di Matera sono state già dichiarate non fondate con
sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente infondate con ordinanze n. 19
e 369 del 1983;
che la questione sub a) è stata inoltre dichiarata manifestamente
infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;
visti gli artt. 26, secondo e terzo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965,
n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel
commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevata dal Tribunale di
Ravenna, con ordinanza in data 4 ottobre 1982 (r.o. n. 39/1983), in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965,
sollevate dal Tribunale di Matera, con ordinanza del 10 novembre 1982
(r.o. n. 940/1982), in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte