Ordinanza n. 149/1986
Altra decisione · depositata il 18/06/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57legge 270/1982
usata come parametro
citata
- art. 33legge 326/1984
- art. 34legge 326/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), promossi con due ordinanze emesse dal T.A.R. per
l'Emilia-Romagna in data 18 e 27 giugno 1984, iscritte rispettivamente
ai nn. 1099 e 1098 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, Sede di Parma, ha sollevato con due ordinanze del 18
e del 27 giugno 1984 questione incidentale di legittimità
costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui esclude dal
beneficio dell'immissione in ruolo i docenti incaricati dei corsi
straordinari presso i Conservatori di musica; per il dubbio che tale
disposizione determini un'irrazionale disparità di trattamento in
favore di altre categorie di insegnanti che si trovano in situazioni
giuridiche del tutto simili.
Considerato che in epoca successiva alle due ordinanze di
rimessione è intervenuta la legge 16 luglio 1984, n. 326, la quale ha
espressamente esteso ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei
Conservatori di musica tutti i benefici previsti dagli artt. 33, 34 e
57 della legge impugnata n. 270 del 1982, rimuovendo pertanto la
disparità denunciata dal giudice a quo.
che rispetto alla questione prospettata le nuove norme
costituiscono pertanto ius superveniens e gli atti vanno quindi
restituiti al T.A.R. per l'Emilia-Romagna per il riesame sulla
rilevanza della questione stessa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti dei due procedimenti al Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sede di Parma, per il
riesame sulla rilevanza della questione sollevata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte