Ordinanza n. 149/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 79Costituzione
- art. 3legge 47/1985
- art. 77legge 47/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1987
dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Toni
Carla, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1° s.s. dell'anno
1988.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 29
giugno 1987, ha sollevato:
a) questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a
44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77
(recte: 79) Cost., nella parte in cui, senza ricorrere alle
formalità costituzionalmente previste per la concessione
dell'amnistia, assicurano un trattamento privilegiato, analogo a
quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati
urbanistici di tipo contravvenzionale prima del 1° ottobre 1983;
b) questione di legittimità costituzionale delle stesse
disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost.,
nella parte in cui direttamente impongono la sanatoria amministrativa
di abusi edilizi commessi prima del 1° ottobre 1983, anche quando
questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte
comunale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata;
Considerato che non risulta che il giudice a quo con la questione
sub a) abbia voluto denunciare una disparità di trattamento fra chi
ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1° ottobre 1983 e chi
lo ha commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985 (perché soltanto al
primo soggetto e non anche al secondo sarebbe stato usato un
trattamento privilegiato) nel qual caso la questione si paleserebbe
irrilevante (cfr. ordinanza n. 803 del 1988) dal momento che dalle
ordinanze di rimessione risulta che, nella fattispecie all'esame del
giudice a quo, il reato è stato commesso certamente in epoca
anteriore al 1° ottobre 1983;
che, pertanto, deve ritenersi che il giudice a quo lamenti
soltanto che, a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche prima
del 1° ottobre 1983, sia stato concesso un trattamento favorevole
analogo a quello di un'amnistia condizionata senza ricorrere alle
formalità costituzionalmente previste per la concessione
dell'amnistia dall'art. 79 Cost.;
che analoga questione è già stata dichiarata infondata con la
sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con l'ordinanza
n. 803 del 1988;
che nell'ordinanza di rimessione non sono stati addotti profili
o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
citate decisioni;
che con la questione sub b) il giudice a quo ritiene che le
disposizioni impugnate - nella parte in cui ammettono la sanatoria
amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di
violazione della normativa urbanistica di fonte comunale - ledano
l'autonomia riconosciuta con legge generale ai Comuni in materia
urbanistica;
che, tuttavia, non è stato offerto dal giudice a quo alcun
elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in
particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali
impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle
disposizioni impugnate;
che, conseguentemente (come già deciso in relazione ad identica
questione con l'ordinanza n. 803 del 1988) la predetta questione va
dichiarata manifestamente inammissibile per assenza di motivazione in
ordine alla rilevanza della medesima;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128
Cost., dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77
(recte:79) Cost., dal Pretore di Pietrasanta con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte