Ordinanza n. 149/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1991 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
- art. 4d.l. 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,
n. 7 del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito, in legge 7 agosto 1982, n. 516,
promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1990 dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, nel procedimento
penale a carico di Faletto Piero, iscritta al n. 759 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 20 marzo 1991 il giudice
relatore Mauri Ferri;
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in
riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516, nella parte in cui consente, per indeterminatezza
prescrittiva, interpretazioni divergenti e tali da creare disparità
di trattamento;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha concluso per l'infondatezza della questione o, in subordine,
per la restituzione degli atti al giudice a quo;
Considerato che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7
agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la
dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti
negativi del reddito debba concretizzarsi in forme artificiose;
che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudici davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge
7 agosto 1982, n. 516, già dichiarato costituzionalmente
illegittimo, con sentenza n. 35 del 1991, nella parte in cui non
prevede che la dissimulazione di componenti positivi o la simulazione
di componenti negativi del reddito debba concretarsi in forme
artificiose; questione sollevata dal giudce per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte