Ordinanza n. 149/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1996 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 19/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo
comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di
circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei
pubblici dipendenti) promossi con le ordinanze emesse: 1) l'8
febbraio 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania,
sezione staccata di Salerno sul ricorso proposto da Fattorusso
Sebastiano contro A.T.A.C.S. iscritta al n. 493 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 12 maggio 1995 dal
tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata
di Brescia sul ricorso proposto da Sambo Antonio contro il Ministero
delle Finanze ed altro, iscritta al n. 662 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza dell'8 febbraio 1995 il tribunale
amministrativo regionale della Campania - nel corso del giudizio
promosso da Fattorusso Sebastiano, già condannato per il reato di
peculato continuato e sospeso cautelativamente dal servizio, avverso
il silenzio-rifiuto serbato dall'Azienda Trasporti Autofiloviari
Consorzio Salernitano (ATACS), sua datrice di lavoro, sulla sua
diffida a provvedere alla sua riammissione in servizio per essere
decorso il termine di durata della sospensione - ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9,
secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema
di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione
dei pubblici dipendenti), in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della
Costituzione, nella parte in cui prevede per la pubblica
amministrazione l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di
lavoro il dipendente - già sospeso dal servizio per essere stato
sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato,
ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato - alla
scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di
sospensione;
che - secondo il tribunale rimettente - la disposizione censurata
è irragionevole per il fatto di porre sul medesimo piano tutti i
tipi di reato a prescindere alla loro diversa gravità, senza tener
conto se vi sia già stata, o meno, una pronuncia, ancorché non
passata in giudicato, e senza operare alcuna distinzione in ordine
alla posizione, più o meno responsabile o rappresentativa, ricoperta
dal dipendente imputato;
che la norma censurata si pone anche in contrasto con l'art. 97
della Costituzione perché sarebbe inficiato il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione;
che inoltre vi sarebbe violazione dell'art. 4 della Costituzione
in quanto la norma censurata darebbe facoltà ad un cittadino di
svolgere una funzione pubblica senza che si avverino i presupposti di
dignità e di capacità;
che analoga questione di costituzionalità della medesima
disposizione censurata è stata sollevata dal tribunale
amministrativo regionale della Lombardia con ordinanza del 12 maggio
1995 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o
l'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione
oggettiva;
che analoga questione di costituzionalità è già stata ritenuta
non fondata con sentenza n. 447 del 1995;
che, in particolare, questa Corte ha riconosciuto - come
strumento alternativo di cautela e garanzia delle ragioni
dell'amministrazione - la possibilità per la stessa di ricorrere
alla sospensione facoltativa di cui all'art. 92, d.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, che non è esclusa, né preclusa, dal precedente ricorso
alla sospensione cautelare ex art. 91 del d.P.R. n.3 del 1957 cit.;
che i Tribunali rimettenti non introducono argomenti nuovi, né
prospetta profili diversi di censura;
che, quindi, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma,
della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze,
sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici
dipendenti) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Campania e
dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le
ordinanze trascritte in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte